Cassazione Penale, Sentenza n. 4896/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva riformato la sentenza di primo grado condannando la Baccaro per concorso in furto aggravato (artt. 110, 624, 625 n.4 c.p.). Unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione e travisamento della prova - si contestava l'insufficienza della prova sulla responsabilità dell'imputata, la possibilità che il fatto dovesse essere qualificato come appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.) e, in particolare, si sosteneva l'insussistenza della circostanza aggravante della destrezza (art. 625 n.4 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente all'esistenza della circostanza aggravante della destrezza: la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.4 c.p. è stata esclusa e la sentenza impugnata annullata senza rinvio per tale profilo. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha però annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha confermato la sussistenza del delitto di furto semplice (escludendo la qualificazione come appropriazione di cose smarrite) e ha condannato l'imputata alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile Salvatore Matera, liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Disciplina il concorso di persone nel reato; usato per inquadrare l'azione di più soggetti partecipanti al furto.
art. 624 cod. pen.
Configura il delitto di furto; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del furto semplice.
art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
Prevede la circostanza aggravante della destrezza; la Cassazione ha interpretato che per applicarla è necessario dimostrare comportamenti caratterizzati da particolare abilità, astuzia o avvedutezza finalizzati ad eludere la sorveglianza, elementi non riscontrati nel caso concreto.
art. 647 cod. pen.
Regola l'appropriazione di cose smarrite; la Corte ha escluso questa qualificazione perché il portafogli conteneva documenti identificativi del proprietario, mantenendo la relazione materiale con il titolare e impedendo la qualificazione come 'cosa smarrita'.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione del motivo di ricorso in cassazione (articolazione e ammissibilità del motivo).
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni in l. 176/2020
Richiamato nella fase delle conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione; menzionato in relazione alle richieste istruttorie/formali svolte dal P.M.
Massime di principio
- Per configurare l'aggravante della destrezza (art. 625 n.4 c.p.) è necessario dimostrare condotte dotate di particolare abilità, astuzia o avvedutezza anteriori o concomitanti all'impossessamento che integrino una capacità di eludere la vigilanza della vittima; il semplice approfittare di una dimenticanza non è sufficiente.
- La differenza tra furto (art. 624 c.p.) e appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.) dipende dalla perdita del possesso del titolare: se l'oggetto conserva chiari elementi d'identificazione e la relazione materiale con il titolare non è venuta meno, la condotta è idonea a integrare il reato di furto e non l'appropriazione di cosa smarrita.
- Le riprese di videosorveglianza e la testimonianza che documentano entrate/uscite e colloqui possono, se congruamente valutate, fondare la responsabilità per furto anche in assenza di una prova diretta del passaggio di mano, purché la ricostruzione logica sia coerente e non meramente congetturale.
- Le doglianze difensive che propongano versioni alternative non provate restano in genere valutazioni di merito rimesse al giudice di merito e non sono idonee, di per sé, a far propendere la Cassazione per la riforma, salvo vizio di motivazione o travisamento della prova.
- Se la Cassazione esclude solo una circostanza aggravante, può annullare senza rinvio per quel profilo ma rinviare per la determinazione della pena complessiva ad altra sezione del giudice di merito.
- La presenza di documenti identificativi nell'oggetto sottratto è un elemento rilevante per escludere la qualificazione di 'cosa smarrita' e per mantenere la qualificazione come furto.
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