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Ordinanza

Ordinanza n. 5/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Piacenza in data -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202500591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un provvedimento della Prefettura di Piacenza di revoca del nulla osta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato un nuovo provvedimento, adottato in sostituzione di quello originariamente impugnato; il ricorrente, tuttavia, non ha proposto una domanda giudiziale avverso il nuovo atto.

La decisione

Il TAR ha rilevato che il provvedimento originariamente impugnato era stato sostituito da un nuovo atto amministrativo e che non risultavano formulate domande giudiziali contro quest'ultimo. Di conseguenza, allo stato, non sussistevano istanze cautelari sulle quali pronunciarsi. Il Collegio non ha deciso nel merito la legittimità della revoca né ha esaminato i motivi del ricorso; ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio. Le spese non sono disciplinate nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della trattazione cautelare, ma il giudice non procede a una valutazione di fumus boni iuris o periculum in mora, ritenendo insussistenti istanze cautelari attuali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio amministrativo, l'Amministrazione sostituisce il provvedimento impugnato con un nuovo atto e il ricorrente non propone una domanda giudiziale specificamente diretta contro il nuovo provvedimento, il giudice cautelare non può pronunciarsi su quest'ultimo e, in assenza di istanze cautelari attuali, dispone la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio.
  • La sostituzione del provvedimento impugnato non determina, di per sé, una decisione di merito sulla legittimità dell'atto originario: in mancanza di una domanda processuale rivolta contro il nuovo atto, il giudizio resta privo di una domanda cautelare attuale esaminabile nella camera di consiglio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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