Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 953/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Puglia, I Sez. di Lecce, n. 905 del 14 maggio 2025, resa nel giudizio 344/2025; e per la declaratoria di nullità degli atti del Comune di Fasano, REP_PROV_BR/BR SUPRO/0158163 del 29/05/2026 e REP_PROV_BR/BR-SUPRO/0162667 del 04/06/2026, con i quali il Comune ha proceduto allo “annullamento” delle relative SCIA commerciali per l’apertura dello stabilimento balneare e di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202600572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti comunali che hanno dichiarato l'inefficacia di due SCIA per il riavvio dello stabilimento balneare nella stagione 2026, ritenendo superato il precedente giudicato e insussistente un titolo edilizio idoneo al mantenimento del chiosco bar

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare della concessione demaniale marittima n. 11/2023, esercita l'attività di stabilimento balneare mediante strutture di facile amovibilità. Dopo che il Comune aveva negato il mantenimento annuale delle strutture, il TAR, con sentenza n. 905/2025, aveva accolto sia l'azione di annullamento sia quella di accertamento, riconoscendo il diritto del concessionario al mantenimento annuale delle strutture ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, l. 118/2022, senza necessità di ulteriori atti di assenso amministrativo. Per la stagione 2026 il ricorrente presentava due SCIA, entrambe dichiarate inefficaci dal Comune. L'amministrazione sosteneva che la precedente sentenza fosse stata superata da una successiva sentenza, n. 307/2026, che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro il diniego di un titolo edilizio richiesto per la stagione 2025, e rilevava inoltre l'assenza di titoli edilizi idonei al mantenimento del chiosco bar. Il ricorrente deduceva la nullità degli atti per violazione ed elusione del giudicato, ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, nonché la violazione dell'art. 3, comma 3-bis, l. 118/2022, dell'art. 3 l. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, difetto di motivazione, travisamento e illogicità. Deduceva altresì la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e dichiarato la nullità dei due provvedimenti comunali per violazione del giudicato. La sentenza n. 905/2025 conteneva infatti una specifica statuizione di accertamento del diritto del concessionario al mantenimento annuale delle strutture, nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3-bis, l. 118/2022, e aveva escluso la necessità di acquisire ulteriori atti di assenso amministrativo. Pertanto, l'affermazione comunale secondo cui mancava un titolo edilizio idoneo al mantenimento del chiosco si poneva in diretto contrasto con il giudicato. Il TAR ha inoltre escluso che la sentenza n. 307/2026 avesse superato il precedente giudicato: tale pronuncia si era limitata a dichiarare l'improcedibilità del ricorso relativo al titolo edilizio stagionale richiesto per la sola stagione 2025, per il decorso di quella stagione, senza incidere sul diritto al mantenimento annuale già accertato. Il secondo motivo, relativo all'omessa comunicazione di avvio del procedimento e agli altri vizi formali, è stato assorbito in quanto non necessario alla decisione. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3-bis, l. 118/2022

    Il legislatore ha inteso autorizzare gli attuali gestori degli stabilimenti balneari al mantenimento annuale delle strutture fino alla data di aggiudicazione delle procedure di gara riguardanti l'affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime, anche nel caso in cui l'uso delle strutture sia sottoposto a vincolo di stagionalità.

    La disposizione abilita ex lege gli attuali gestori al mantenimento annuale delle strutture, anche se soggette a vincolo di stagionalità, senza necessità di acquisire ulteriori atti di assenso dell'amministrazione.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Gli atti amministrativi adottati in violazione o elusione del giudicato sono nulli.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse definisce in rito il giudizio e, quando riferita a una domanda relativa a una specifica stagione ormai conclusa, non incide su una distinta statuizione di accertamento contenuta in un precedente giudicato.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, anche all'esito della camera di consiglio.

  • art. 56 c.p.a.

    È stato richiamato quale base della misura cautelare monocratica provvisoriamente concessa nel corso del giudizio.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata assorbita, non essendo necessaria per la definizione della controversia.

Massime di principio

  • La violazione o l'elusione di una statuizione di accertamento contenuta in una sentenza passata in giudicato determina la nullità degli atti amministrativi successivi adottati in contrasto con essa, ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990.
  • Quando una sentenza ha accertato il diritto del gestore di uno stabilimento balneare al mantenimento annuale delle strutture ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, l. 118/2022, l'amministrazione non può successivamente negare tale diritto assumendo l'assenza di un ulteriore titolo edilizio necessario per il mantenimento, se ciò contraddice il contenuto del giudicato.
  • Una successiva sentenza che dichiara l'improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, riferito al rilascio di un titolo edilizio richiesto per una stagione balneare ormai trascorsa, non supera né modifica una precedente statuizione di accertamento relativa al diritto al mantenimento annuale delle strutture.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse produce effetti limitati all'oggetto e alla ragione processuale del giudizio definito in rito e non può essere interpretata come revoca o caducazione di un distinto giudicato sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeGiudizio di ottemperanzaInvalidità del provvedimentoSCIA e liberalizzazioni
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.