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Sentenza

Sentenza n. 4465/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento: - dell'ordinanza n. 5 del 22/04/2025 (prot. n. 1674/2017/AB) emessa dal Comune di Sant'Agnello recante ingiunzione alla demolizione ai sensi dell'art. 33 del DPR 380/01 per il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile facente parte del fabbricato avente accesso dalla via San Martino; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202503159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione ex art. 33 d.P.R. 380/2001, motivata da un asserito mutamento di destinazione d'uso da box auto a deposito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione relativa a un immobile originariamente assentito come autorimessa, sostenendo che l'utilizzo del locale per il ricovero di motociclette e biciclette non integrasse un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante. Hanno dedotto: violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 23-ter e 33 d.P.R. 380/2001, anche per il mancato riscontro dell'istanza di annullamento in autotutela; difetto assoluto di istruttoria e motivazione, poiché l'ordinanza non individuava le opere realizzate, le trasformazioni materiali del locale né gli interventi necessari per il ripristino; violazione degli artt. 23-ter e 33 d.P.R. 380/2001, sul presupposto che l'uso del box per il deposito di mezzi di trasporto fosse compatibile con la destinazione originaria di autorimessa. Il Comune ha sostenuto che il mutamento tra categorie edilizie funzionalmente autonome richiedesse un previo permesso di costruire.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza di demolizione, ritenendo fondato e assorbente il secondo motivo. Ai sensi dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante presuppone l'assegnazione dell'immobile a una diversa categoria funzionale, tale da incidere sugli standard urbanistici e sul carico urbanistico. Nel caso concreto non risultava che il locale avesse perso le caratteristiche proprie dell'autorimessa o fosse stato trasformato in uno spazio destinato a una funzione autonoma di deposito o magazzino. L'ordinanza si limitava ad affermare apoditticamente l'avvenuto cambio d'uso, senza indicare opere eseguite, trasformazioni materiali, elementi fattuali comprovanti il mutamento funzionale o l'aggravio del carico urbanistico. Inoltre, non individuava con sufficiente determinatezza gli interventi demolitori o ripristinatori da eseguire. Il ricovero di motociclette e biciclette, in assenza di opere edilizie e di una stabile destinazione esclusiva a deposito di merci o materiali estranei alla funzione dell'autorimessa, costituisce una modalità di godimento compatibile con la destinazione assentita e non configura mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 23-ter. Mancando sia un intervento edilizio abusivo riconducibile alla ristrutturazione edilizia sia un mutamento funzionale urbanisticamente rilevante, difettavano i presupposti per l'applicazione dell'art. 33 d.P.R. 380/2001. Le ulteriori censure, compresa quella relativa al mancato riscontro dell'istanza di autotutela, sono state assorbite. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    “costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale”

    Il mutamento d'uso è urbanisticamente rilevante quando comporta l'assegnazione dell'immobile a una diversa categoria funzionale e incide sulla funzione urbanistica, sugli standard o sul carico urbanistico. L'uso di un box per il ricovero di motociclette e biciclette, senza opere e senza trasformazione in autonomo deposito o magazzino, resta compatibile con la funzione di autorimessa.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    L'ingiunzione di demolizione presuppone un intervento edilizio abusivo riconducibile alla ristrutturazione edilizia eseguita in assenza o in totale difformità dal titolo abilitativo. Non è sufficiente una mera diversa modalità di utilizzazione del locale non accompagnata da opere o da un mutamento funzionale urbanisticamente rilevante.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'ordinanza repressiva deve esplicitare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; nel caso concreto il difetto di indicazione delle opere, delle trasformazioni e dell'effettivo mutamento funzionale ha determinato un vizio di motivazione.

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    Le censure relative alle garanzie partecipative sono state assorbite, non essendo necessarie alla definizione della controversia dopo l'accoglimento della censura assorbente.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001, il mutamento di destinazione d'uso è urbanisticamente rilevante quando comporta l'assegnazione dell'immobile a una diversa categoria funzionale, con possibile incidenza sugli standard urbanistici e sul carico urbanistico; non è sufficiente una diversa modalità di godimento priva di stabile trasformazione funzionale.
  • L'utilizzo di un box auto per il ricovero di motociclette e biciclette, in assenza di opere edilizie e di una stabile destinazione esclusiva a deposito di merci o materiali estranei alla funzione dell'autorimessa, è compatibile con la destinazione originaria e non integra un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante.
  • Un'ordinanza repressiva edilizia fondata su un asserito mutamento di destinazione d'uso deve indicare le opere eventualmente realizzate, le trasformazioni materiali riscontrate, gli elementi fattuali che dimostrano il passaggio a una diversa categoria funzionale e l'eventuale aggravio del carico urbanistico; l'affermazione apodittica dell'avvenuto cambio d'uso determina difetto di istruttoria e motivazione.
  • L'ordine di demolizione deve individuare con sufficiente determinatezza gli interventi demolitori o ripristinatori richiesti, così da rendere comprensibile e concretamente eseguibile l'obbligazione imposta al destinatario.
  • L'art. 33 d.P.R. 380/2001 non è applicabile quando l'amministrazione non accerti né un intervento edilizio abusivo riconducibile alla ristrutturazione edilizia né un mutamento funzionale urbanisticamente rilevante, ma fondi il provvedimento soltanto su una diversa modalità di utilizzazione del locale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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