Sentenza del 15/03/2017 n. 1299 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - ICI - Mancata notifica del provvedimento di rideterminazione della rendita - Inefficacia -Avviso di accertamento privo della firma digitale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’avviso di accertamento è stato ritenuto nullo o comunque privo di efficacia nei confronti del contribuente. La mancata notifica della nuova rendita impediva di utilizzarla per determinare una maggiore imposta, poiché il contribuente aveva agito in buona fede facendo riferimento alla rendita conosciuta. Anche la carenza di una valida sottoscrizione costituiva autonomo motivo di invalidità dell’avviso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’avviso di accertamento per due ragioni principali: la mancata notifica del provvedimento di rideterminazione della rendita catastale e l’assenza di una valida sottoscrizione dell’avviso. La rendita definitiva non notificata non è nulla, ma è inefficace nei confronti del contribuente, poiché l’atto tributario è ricettizio e produce effetti solo quando portato legalmente a conoscenza del destinatario. Non era quindi legittimo fondare l’accertamento su una rendita che il contribuente non poteva conoscere. Inoltre, l’avviso non conteneva né la firma autografa né una valida firma digitale o un’indicazione a stampa idonea a sostituirla, accompagnata dall’indicazione che l’atto era stato prodotto mediante sistema automatizzato.
Norme richiamate
Art. 3, comma 2, d.l. 12 febbraio 1993, n. 39
Consente di sostituire la firma autografa con la firma a stampa e richiede che dagli atti amministrativi informatici o telematici risultino la provenienza e il responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione.
La semplice presenza delle generalità del funzionario non basta a dimostrare una valida sottoscrizione sostitutiva. Occorre che l’atto evidenzi la provenienza informatica o automatizzata e che l’indicazione a stampa del responsabile sostituisca espressamente la firma autografa, oppure che sia apposta una firma digitale valida.
Massime di principio
- La mancata notifica di una nuova rendita catastale non rende necessariamente nulla la rendita, ma ne impedisce l’utilizzo contro il contribuente finché questi non ne abbia avuto legale conoscenza.
- Un avviso di accertamento non può fondarsi su un presupposto impositivo ignoto al contribuente, soprattutto quando il contribuente abbia adempiuto in buona fede sulla base dei dati ufficiali precedentemente conosciuti.
- La firma dell’atto amministrativo tributario deve essere verificabile: la sola indicazione del nome e della qualifica del funzionario non è sufficiente se non risulta il meccanismo di sostituzione della firma autografa previsto dalla legge.
- In situazioni analoghe, è opportuno verificare sia la regolare notifica degli atti presupposti sia la presenza di una firma autografa, digitale o validamente sostitutiva nell’avviso di accertamento.
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