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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35151/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per essere ritenuto organizzatore di una "squadra di recupero" dedita all'importazione di ingenti quantità di cocaina dall'Ecuador al porto di Livorno (art. 74 e art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990). I motivi di ricorso contestavano la gravità indiziaria e l'insussistenza della motivazione con riferimento ai capi E ed O, sostenendo che l'attività contestata a Ndoci si sarebbe limitata alla sorveglianza del porto in una fase successiva all'organizzazione del viaggio, che la cosiddetta "squadra di recupero" era stata reclutata solo all'imminenza dell'arrivo e non era riuscita nel intento, e che non sussisterebbero elementi per attribuirgli il ruolo di organizzatore nell'associazione, essendovi scarsi contatti con altri soggetti e la compagine ricostruita limitata a due persone. Sono stati poi depositati motivi aggiunti e memorie che riprendevano e sviluppavano le stesse censure, con riferimento anche alla tempestività del ricorso in presenza di procedura di estradizione in corso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti. È stato richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione avverso ordinanza cautelare può essere proposto soltanto per violazione di legge, intendendosi (per la motivazione) i soli requisiti minimi di esistenza e completezza; le censure del ricorrente, pur formulate come carenza di motivazione, erano in realtà critiche di merito sull'apprezzamento delle prove (insufficienza/illogicità della motivazione e contestazione del ruolo dell'indagato e della sussistenza dei singoli reati), profili che sono materia del riesame e non della cassazione. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di riclassificazione dell'impugnazione in istanza di riesame quando siano proposti motivi non consentiti. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (nella misura indicata nel dispositivo non riportata integralmente nell'estratto).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Richiamata come norma relativa alle fattispecie associative connesse al traffico di stupefacenti; la Corte non entra nel merito della qualificazione ma ne indica l'uso nel provvedimento impugnato per contestare il ruolo organizzativo dell'indagato.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis

    Norma relativa al reato di importazione di sostanze stupefacenti, applicata ai capi E ed O per l'allegata importazione di centinaia di chili di cocaina; la Corte valuta che le contestazioni alla ricostruzione fattuale non siano deducibili in cassazione.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Norma citata in relazione ai limiti di motivazione richiesti per le impugnazioni e alla necessità di limitare l'esposizione dei motivi alla materia consentita in cassazione.

  • cod. proc. pen., art. 311, comma 2

    Richiamata per affermare che il rimedio in Cassazione contro ordinanze cautelari può essere esercitato solo per violazione di legge e che le critiche sullo sviluppo logico-giuridico della motivazione attengono al riesame.

  • cod. proc. pen., art. 568, comma 5

    Citato nel contesto del divieto di riqualificazione dell'impugnazione e del principio secondo cui il giudice adito deve limitarsi a prendere atto della volontà di impugnazione e trasmettere gli atti al giudice competente, salvo diversa previsione.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma che autorizza la condanna per le spese del procedimento e il versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per sanzionare il ricorrente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 45371 e 45372 del 30/10/2001; Sez. 6, n. 18725 del 19/04/2012 e altre pronunce)

    La giurisprudenza di legittimità è richiamata per consolidare il principio che la Corte adita con mezzo di gravame improprio non può procedere a indagini sostanziali ma deve limitarsi, salvo casi particolari, a trasmettere gli atti al giudice competente o a dichiarare l'inammissibilità quando i motivi non consentiti precludono la riqualificazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanza cautelare è ammissibile solo per violazione di legge: in particolare la Corte di Cassazione può sindacare l'adeguatezza formale della motivazione solo nei suoi requisiti minimi di esistenza e completezza, non può rivedere il merito probatorio.
  • Se le censure riguardano la valutazione delle prove, la qualificazione del ruolo dell'indagato o l'analisi fattuale degli elementi (insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione nel merito), il rimedio appropriato è il riesame davanti al giudice competente, non la Cassazione.
  • Non è possibile ottenere la "riqualificazione" automatica di un ricorso in Cassazione in un'istanza di riesame quando il documento contenga motivi non consentiti: l'opzione per un mezzo di impugnazione esclude la possibilità di percorrere l'altro.
  • In presenza di procedura di estradizione in corso la tempestività va valutata, ma non modifica i limiti sostanziali dell'impugnazione in Cassazione: ancorché il ricorso sia motivato con riferimento all'estradizione, ciò non autorizza a sollevare censure di merito.
  • Conseguenze pratiche: quando si impugna un provvedimento cautelare davanti alla Cassazione, concentrare i motivi su vizi di diritto e su carenze formali della motivazione (omissioni obbligatorie), evitando di riscrivere la ricostruzione probatoria; in caso contrario si rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e ammende.

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