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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22097/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva riformato parzialmente la pronuncia di primo grado (in sede di giudizio abbreviato) in tema di pena e riconoscimenti probatori. In particolare: Gabrieli deduceva vizio di motivazione per mancata valutazione sulla scelta di rinunciare ai motivi di appello e sulla congruità della pena nonché sulla partecipazione al fatto; Bosco contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la non corretta riduzione degli aumenti per continuazione e l'eccessività della pena; Battistutti censurava l'idoneità del riconoscimento vocale operato dalla polizia giudiziaria e sosteneva che la sua condotta dovesse essere qualificata come furto tentato, non consumato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Gabrieli l'inammissibilità è stata statuita anche ai sensi dell'art. 610, co. 5-bis c.p.p. in relazione a sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; le censure di Bosco sono state ritenute impugnazioni sul merito del trattamento sanzionatorio non sindacabili in sede di legittimità quando riferite a valutazioni di merito adeguatamente motivate; le doglianze di Battistutti sono state qualificate come generiche e fattuali, riproposizione di censure già disattese in appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina del concordato in appello (patteggiamento in appello): la richiesta congiunta delle parti può determinare la modifica della sanzione e comporta limiti alla cognizione del giudice di legittimità sulle questioni oggetto di rinuncia.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Prevede l'obbligo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con procedura semplificata, limitando l'accesso alla cassazione per determinate pronunce concordate in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    Riguarda le cause di proscioglimento; la Corte osserva che il giudice d'appello che accoglie il concordato non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause dell'art.129 quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017 n.103

    Norma che ha reintrodotto il patteggiamento in appello e ha inciso sui limiti di sindacabilità in Cassazione delle sentenze concordate in appello.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n.137

    Prevede la possibilità di requisitoria scritta e limita la trattazione orale in udienza pubblica ai ricorsi specificamente richiesti per tale modalità.

Massime di principio

  • I ricorsi avverso sentenze pronunciate sulla base di un accordo in appello ai sensi dell'art.599-bis c.p.p. sono fortemente limitati: la Cassazione dichiara inammissibili le doglianze relative a motivi oggetto di rinuncia e quelle che riguardano valutazioni di merito sulla pena, salvo profili di illegilità o sforamento dei limiti edittali.
  • Le censure generiche o meramente fattuali, che si limitano a riproporre questioni già affrontate e motivate in sede di merito, sono di norma inammissibili in cassazione; occorre una critica specifica e motivata che individui profili di violazione di legge o vizi di motivazione che non siano puramente ricapitolazioni di fatto.
  • La formazione della volontà delle parti ad accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero e difformità formali della pronuncia sono tra i rari profili sui quali è possibile fondare un ricorso ammissibile contro sentenze ex art.599-bis.
  • Contestazioni sulla determinazione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti sono generalmente sindacabili in Cassazione solo se traducibili in illegittimità giuridica (es. errata applicazione della legge penale) e non come semplice dissenso sul giudizio di merito.
  • Elementi probatori valutati in sede di merito (es. riconoscimento vocale) difficilmente possono essere rimescolati in Cassazione se la corte territoriale ha fornito una motivazione articolata e aderente agli elementi istruttori.
  • Sul piano del reato di furto, lo spostamento della cosa anche per breve tratto e l'impossessamento, sebbene temporaneo, possono integrare la consumazione del furto; la successiva impossibilità di completare il trafugamento non esclude necessariamente la consumazione.
  • Quando un ricorso appare manifestamente infondato o generico la Cassazione può dichiararne l'inammissibilità e sanzionare i ricorrenti con spese e somme a favore della cassa delle ammende.

Testo integrale

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