Regolamento (UE) 2020/271
Regolamento (UE) 2020/271 del Consiglio del 20 febbraio 2020 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2020-2026)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento ripartisce tra Spagna, Francia, Italia e Portogallo le possibilità di pesca concesse all’Unione dal protocollo 2020-2026 con le Seychelles. L’atto si collega alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile, al fine di garantire continuità alle attività delle navi dell’Unione nella zona di pesca seychellese. La ripartizione riguarda due tipologie di naviglio e stabilisce quantitativi espressi in unità di licenza/capacità per ciascuno Stato membro beneficiario. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dal 24 febbraio 2020.
Ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2020-2026).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla ripartizione, tra determinati Stati membri dell’Unione, delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato UE-Seychelles per il periodo 2020-2026. Riguarda in particolare le flotte autorizzate a operare nella zona di pesca delle Seychelles, limitatamente alle categorie indicate nel protocollo: tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie. Non disciplina aspetti tecnici della pesca né l’accesso di operatori extra-UE; è un atto interno di distribuzione delle quote/diritti di pesca tra Stati membri. Si applica dal 24 febbraio 2020, in coerenza con l’applicazione provvisoria del protocollo.
Ripartizione delle possibilità di pesca UE-Seychelles (2020-2026)
Il regolamento del Consiglio disciplina la distribuzione, tra alcuni Stati membri, delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per il periodo 2020-2026. L’atto si inserisce nel quadro dell’applicazione provvisoria dell’accordo e del protocollo, con l’obiettivo di garantire continuità alle attività di pesca dell’Unione nella zona delle Seychelles e di evitare interruzioni operative.
Contesto normativo e finalità
Nel preambolo si ricorda che il Consiglio aveva autorizzato l’avvio dei negoziati il 15 luglio 2019 e che i negoziati si sono conclusi con la sigla dell’accordo e del protocollo il 22 ottobre 2019. Si precisa inoltre che il nuovo accordo di partenariato abroga il precedente accordo del 2007, ancora in vigore in quanto tacitamente rinnovato, e che il protocollo precedente, firmato il 18 dicembre 2013 e applicato provvisoriamente dal 18 gennaio 2014, è scaduto il 17 gennaio 2020.
Il regolamento richiama anche la decisione (UE) 2020/272 del Consiglio, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo e del protocollo. In tale contesto, il Consiglio ritiene opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca per l’intero periodo di applicazione del protocollo.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
L’atto riguarda esclusivamente la ripartizione interna, tra Stati membri, delle possibilità di pesca concesse all’Unione dal protocollo UE-Seychelles. Non introduce nuove condizioni di accesso alla zona di pesca né disciplina in modo generale l’attività di pesca, ma assegna le unità disponibili agli Stati membri interessati.
Le categorie interessate sono due:
- tonniere con reti a circuizione;
- pescherecci con palangari di superficie.
Ripartizione delle possibilità di pesca
L’articolo 1 stabilisce la distribuzione delle possibilità di pesca come segue.
Per le tonniere con reti a circuizione:
- Spagna: 22 unità;
- Francia: 16 unità;
- Italia: 2 unità.
Per i pescherecci con palangari di superficie:
- Spagna: 2 unità;
- Francia: 4 unità;
- Portogallo: 2 unità.
Si tratta della disposizione sostanziale centrale del regolamento, che determina la quota di accesso spettante a ciascuno Stato membro per le attività coperte dal protocollo.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 24 febbraio 2020, data coerente con la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo e del protocollo.
Il regolamento è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con la conseguenza che la ripartizione ivi prevista opera senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Ripartizione delle possibilità di pesca
L’articolo 1 distribuisce le possibilità di pesca stabilite dal protocollo 2020-2026 tra gli Stati membri. Per le tonniere con reti a circuizione sono assegnate 22 unità alla Spagna, 16 alla Francia e 2 all’Italia. Per i pescherecci con palangari di superficie sono assegnate 2 unità alla Spagna, 4 alla Francia e 2 al Portogallo.
Decorrenza, entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 24 febbraio 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Contesto dell’adozione e collegamento con il protocollo UE-Seychelles
Il preambolo richiama l’autorizzazione del 15 luglio 2019 ad avviare negoziati, la sigla dell’accordo di partenariato e del protocollo il 22 ottobre 2019, la precedente disciplina del 2007 ancora in vigore e il protocollo precedente, scaduto il 17 gennaio 2020. Richiama inoltre la decisione (UE) 2020/272 sulla firma e sull’applicazione provvisoria dell’accordo e del protocollo, evidenziando l’esigenza di assicurare continuità alle attività di pesca dell’Unione nelle Seychelles.
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