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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/239

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/239 della Commissione del 20 febbraio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 per quanto riguarda l’adeguamento dei modelli per le procedure di omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli alle prescrizioni delle norme ambientali Euro 5 e Euro 5+ (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i modelli amministrativi e tecnici del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 per allinearli alle prescrizioni ambientali Euro 5 ed Euro 5+ introdotte per i veicoli della categoria L dal regolamento (UE) 2019/129. Le modifiche incidono su tabelle, dati di scheda tecnica e riferimenti ai sistemi OBD e alle prove ambientali, in modo da agevolare le procedure di omologazione e la verifica di conformità da parte delle autorità nazionali. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per il passaggio al nuovo regime. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Adeguamento dei modelli amministrativi e tecnici per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli alle prescrizioni Euro 5 ed Euro 5+

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure di omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli della categoria L disciplinati dal regolamento (UE) n. 168/2013, con effetti sui modelli amministrativi e tecnici contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014. Riguarda le autorità nazionali competenti al rilascio delle omologazioni, gli Stati membri in materia di immissione sul mercato, immatricolazione ed entrata in circolazione dei veicoli, nonché i tipi di veicoli già omologati o nuovi tipi delle sottocategorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e e relative sottocategorie/varianti indicate nel testo. Sono previste disposizioni transitorie fino al 30 giugno 2020 per il rilascio di omologazioni e fino al 31 dicembre 2020 per l’immissione sul mercato, l’immatricolazione e l’entrata in circolazione dei veicoli basati su tipi già omologati secondo la versione precedente del regolamento.

Adeguamento dei modelli per l’omologazione dei veicoli L alle norme Euro 5 ed Euro 5+

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/239 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 per aggiornarne i modelli amministrativi e tecnici alla luce delle nuove prescrizioni ambientali Euro 5 ed Euro 5+ introdotte per la categoria L dal regolamento (UE) 2019/129. L’atto è motivato dall’esigenza di rendere più agevole la procedura di omologazione e di consentire alle autorità nazionali una verifica coerente della conformità dei veicoli ai nuovi requisiti ambientali.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’intervento riguarda le procedure di omologazione e i documenti tecnici relativi ai veicoli a motore a due o tre ruote e ai quadricicli, cioè i veicoli della categoria L disciplinati dal regolamento (UE) n. 168/2013. Le modifiche incidono sulle autorità nazionali competenti al rilascio delle omologazioni e sugli Stati membri, chiamati ad autorizzare immissione sul mercato, immatricolazione ed entrata in circolazione dei veicoli conformi. Sono interessate le sottocategorie e varianti richiamate nel testo, tra cui L1e, L2e, L2e-U, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, con specifiche distinzioni per enduro, trial e altre sottofamiglie.

Disposizioni transitorie

Il nuovo articolo 12 bis inserito nel regolamento (UE) n. 901/2014 disciplina il passaggio al nuovo assetto:

  • fino al 30 giugno 2020 le autorità nazionali continuano a rilasciare omologazioni per tipi di motore secondo la versione del regolamento applicabile alla data dell’11 marzo 2020;
  • fino al 31 dicembre 2020 gli Stati membri continuano ad autorizzare l’immissione sul mercato, l’immatricolazione e l’entrata in circolazione dei veicoli basati su tipi già omologati secondo la medesima versione precedente.

Aggiornamento dei modelli amministrativi e delle schede tecniche

L’allegato I viene modificato in più punti per allineare i dati di scheda tecnica e i riferimenti normativi alle nuove classi Euro 5 e Euro 5+. In particolare, il punto 4.0.1 dei dati di scheda tecnica è sostituito con la formulazione che indica la norma ambientale per i veicoli L1e-L7e come Euro (3/4/5/5+), con corrispondenti aggiornamenti nelle appendici 3, 6, 7 e 8. Viene inoltre introdotto un nuovo punto relativo alla descrizione dei malfunzionamenti percepibili dal conducente in caso di guasto dell’ETC per i veicoli L3e-L7e.

Anche l’allegato IV, appendice 1, è modificato sul punto 4.0.1, con la medesima indicazione della norma ambientale Euro (3/4/5/5+).

Requisiti tecnici per Euro 5 ed Euro 5+

La parte più rilevante dell’atto è la nuova tabella inserita nell’allegato I, parte B, punto 1.4, che stabilisce per ciascuna sottocategoria della categoria L la norma ambientale applicabile e il regime di obbligatorietà per nuovi tipi e tipi già esistenti. Il testo distingue tra:

  • decorrenza dal 1 gennaio 2020 per i nuovi tipi e dal 1 gennaio 2021 per i tipi già esistenti;
  • decorrenza dal 1 gennaio 2024 per i nuovi tipi e dal 1 gennaio 2025 per i tipi già esistenti.

La tabella collega inoltre i requisiti Euro 5 ed Euro 5+ ai sistemi OBD richiesti e alle prove di tipo I, IV e V. Per alcune categorie, come L1e e L2e, non è richiesto l’OBD; per altre, come L3e, L4e, L5e e L7e, sono previsti sistemi OBD fase I e fase II con soglie di emissione richiamate all’allegato VI del regolamento (UE) n. 168/2013, nelle sezioni B1 o B2 a seconda del passaggio da Euro 5 a Euro 5+.

Per L2e-U, per le sottocategorie enduro e trial e per L6e-B, il testo contiene regimi differenziati che combinano prove di tipo I, IV e V con transizione da Euro 5 a Euro 5+ e, in taluni casi, dal requisito Euro 4 alla verifica di tipo I nei passaggi successivi.

Aggiornamenti su OBD, prove ambientali e riferimenti tecnici

L’allegato VII è modificato nella tabella 1 del punto 5 per:

  • inserire la riga relativa al sistema di emissioni del motore Euro 5+;
  • sostituire le righe relative alla diagnosi ambientale di bordo OBD fase I e fase II, con riferimento alla versione applicabile dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013 alla data del 19 febbraio 2019;
  • aggiungere nuove righe per ulteriori configurazioni OBD, tra cui quelle con codici C3, C5 e C6.

L’allegato VIII è ulteriormente aggiornato per adeguare i moduli relativi ai risultati ambientali della prova di tipo VIII. In particolare:

  • il punto 2.2.1.1.2 richiama la norma ambientale del veicolo di prova come Euro 3, Euro 4, Euro 5 ed Euro 5+;
  • il punto 2.2.1.9.3 è riformulato per i risultati ambientali della prova di tipo VIII ai sensi dell’allegato VI, sezione B1, e la tabella 5-11 aggiorna le soglie di emissione OBD in caso di malfunzionamento, con soppressione delle celle relative alla categoria L6e-A;
  • il punto 2.2.1.6.3.3.2 modifica la tabella 5-7 e introduce una nota che rinvia all’articolo 23, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 168/2013 per la sostituzione del parametro x con 100, 2 500 o 3 500;
  • il punto 2.2.1.9.4 è riformulato per la prova di tipo VIII ai sensi dell’allegato VI, sezione B2, e la tabella 5-12 aggiorna le soglie di emissione OBD e la denominazione delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Finalità dell’adeguamento

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 per tener conto delle nuove prescrizioni Euro 5 ed Euro 5+ applicabili ai veicoli della categoria L ai sensi del regolamento (UE) 2019/129. L’obiettivo è facilitare il processo di omologazione e consentire alle autorità nazionali di verificare la conformità alle norme ambientali applicabili nelle diverse date di decorrenza.

Disposizioni transitorie

È inserito l’articolo 12 bis nel regolamento (UE) n. 901/2014. Fino al 30 giugno 2020 le autorità nazionali continuano a rilasciare omologazioni per tipi di motore in conformità alla versione del regolamento applicabile alla data dell’11 marzo 2020. Fino al 31 dicembre 2020 gli Stati membri autorizzano l’immissione sul mercato, l’immatricolazione e l’entrata in circolazione di veicoli basati su tipi omologati secondo la medesima versione del regolamento.

Aggiornamento dei modelli e delle schede tecniche

Gli allegati I, IV, VII e VIII del regolamento (UE) n. 901/2014 sono modificati per aggiornare i dati di scheda tecnica, le voci sulle norme ambientali e i riferimenti ai sistemi di diagnosi e ai risultati delle prove. In particolare, viene aggiornato il campo relativo alla norma ambientale per i veicoli L1e-L7e, introducendo il riferimento a Euro 5 e Euro 5+ nei modelli interessati.

Tabella di conformità Euro 5 ed Euro 5+

Nell’allegato I, parte B, è inserita una nuova sezione che stabilisce, per ciascuna sottocategoria della categoria L, se e da quando si applicano Euro 5 o Euro 5+ ai nuovi tipi e ai tipi già esistenti. Sono distinti i requisiti per L1e, L2e, L2e-U, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, con differenziazioni per sottocategorie e con indicazione dei sistemi OBD richiesti, delle prove di tipo I, IV e V e delle date di obbligatorietà 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2024 e 1 gennaio 2025, a seconda della categoria e dello status del tipo.

Aggiornamenti relativi all’OBD e alle prove ambientali

L’allegato VII viene modificato per aggiungere la voce relativa al sistema di emissioni del motore Euro 5+ e per aggiornare le righe dedicate alla diagnosi ambientale di bordo (OBD) fase I e fase II, con riferimenti alla versione applicabile del regolamento (UE) n. 168/2013 al 19 febbraio 2019 e a nuovi codici di classificazione. L’allegato VIII è aggiornato quanto ai risultati ambientali delle prove di tipo VIII, alle soglie di emissione OBD riferite alle sezioni B1 e B2 dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 168/2013, alla soppressione di talune celle per la categoria L6e-A e alla modifica di specifiche tabelle e note tecniche.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente indicato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicolivigilanza del mercatoambientetrasportidiritto tecnico-industriale

Testo integrale

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