Regolamento (UE) 2020/578
Regolamento delegato (UE) 2020/578 della Commissione del 21 febbraio 2020 recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2020/578 aggiorna il livello del dazio doganale supplementare previsto dal regolamento (UE) 2018/196 sui prodotti originari degli Stati Uniti, in risposta al mancato adeguamento della CDSOA agli obblighi OMC. La Commissione, verificato il nuovo importo dell’annullamento di benefici o pregiudizio per l’Unione, mantiene invariato l’elenco dei prodotti interessati ma riduce/aumenta l’aliquota del dazio per riallinearla al livello di sospensione autorizzato. Il nuovo dazio supplementare è fissato allo 0,012 % e si applica dal 1 maggio 2020.
Modifica l’aliquota del dazio doganale supplementare sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America, aggiornando il regolamento (UE) 2018/196.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/196, identificati tramite specifici codici NC a otto cifre. Incide sul prelievo doganale aggiuntivo dovuto oltre al dazio applicabile ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione). Non riguarda altri prodotti o origini diverse da quelle espressamente indicate.
Modifica del dazio supplementare su determinati prodotti originari degli Stati Uniti
Il regolamento delegato (UE) 2020/578 modifica il regolamento (UE) 2018/196, che aveva istituito dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America in conseguenza del mancato adeguamento della CDSOA (Continued Dumping and Subsidy Offset Act) agli obblighi OMC. La Commissione interviene per riallineare il livello della sospensione autorizzata dall’OMC all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio subito dall’Unione.
Contesto e base giuridica
La modifica è adottata sulla base dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/196. Nei considerando, la Commissione richiama il meccanismo di adeguamento annuale del livello di sospensione in relazione ai pagamenti CDSOA e precisa che, per l’anno più recente disponibile, i pagamenti si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi nell’esercizio fiscale 2019 (dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019). In base ai dati delle autorità doganali statunitensi, l’annullamento dei benefici o il pregiudizio per l’Unione ammonta a 25 506,30 USD.
Meccanismo di adeguamento della misura
La Commissione osserva che l’entità del pregiudizio è aumentata rispetto al 2019, ma che non è più possibile adeguare la sospensione aggiungendo prodotti all’allegato I del regolamento (UE) 2018/196, poiché tutti i prodotti dell’allegato II sono già stati inseriti nell’allegato I. Per tale ragione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), il regolamento modifica l’aliquota del dazio supplementare mantenendo invariato l’elenco dei prodotti interessati.
Nuova aliquota del dazio e prodotti interessati
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 e stabilisce un dazio ad valorem dello 0,012 %, aggiuntivo rispetto al dazio doganale previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013. Il dazio si applica ai prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I, individuati dai codici NC a otto cifre 0710 40 00, ex 9003 19 00 ("montature di metalli comuni"), 8705 10 00 e 6204 62 31.
Entrata in vigore e decorrenza
Per evitare ritardi nell’applicazione della nuova aliquota, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1 maggio 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’aliquota del dazio supplementare
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 e istituisce un dazio ad valorem dello 0,012 % in aggiunta al dazio doganale applicabile ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del regolamento modificato.
Base giustificativa della modifica
La Commissione adegua annualmente il livello della sospensione autorizzata dall’OMC in funzione dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dalla CDSOA. Per il periodo considerato, l’importo è pari a 25 506,30 USD, determinato sulla base dei dati delle autorità doganali statunitensi relativi all’esercizio fiscale 2019.
Mantenimento dell’elenco dei prodotti
Poiché l’aggiustamento tramite aggiunta di nuovi prodotti non è più possibile, in quanto tutti i prodotti dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/196 risultano già trasferiti nell’allegato I, la Commissione mantiene immutato l’elenco dei prodotti interessati e interviene solo sull’aliquota del dazio.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1 maggio 2020, al fine di evitare ritardi nell’applicazione dell’aliquota modificata.
Prodotti interessati
L’allegato conferma i prodotti soggetti al dazio supplementare, identificati dai codici NC 0710 40 00, ex 9003 19 00 ("montature di metalli comuni"), 8705 10 00 e 6204 62 31.
Come è indicizzato
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