Regolamento (UE) 2020/238
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/238 della Commissione del 20 febbraio 2020 relativo all’autorizzazione dell’L-treonina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’L-treonina, prodotta tramite fermentazione con due ceppi di Corynebacterium glutamicum, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione favorevole dell’EFSA, che ha escluso rischi per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, e ha richiesto la protezione dalla degradazione nel rumine per garantire efficacia nelle specie ruminanti. Il testo fissa le condizioni di impiego, le prescrizioni di etichettatura, i metodi di analisi e la data di fine autorizzazione al 12 marzo 2030.
Autorizzazione dell’L-treonina, prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 o KCCM 80118, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato o utilizzano L-treonina come additivo per l’alimentazione animale in tutti gli Stati membri dell’UE. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e la sostanza è classificata nella categoria degli additivi nutrizionali, gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". Il regolamento non prevede esclusioni generali, ma subordina l’impiego alle condizioni tecniche e di etichettatura riportate nell’allegato; è inoltre espressamente consentita la somministrazione nell’acqua di abbeveraggio.
Autorizzazione dell’L-treonina come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/238 autorizza l’impiego dell’L-treonina, prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 o KCCM 80118, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina i criteri e la procedura di autorizzazione.
La Commissione prende atto del parere favorevole dell’EFSA del 22 gennaio 2019, secondo cui l’additivo, alle condizioni proposte, non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente ed è una fonte efficace di L-treonina. L’EFSA segnala anche la necessità di proteggere l’additivo dalla degradazione nel rumine per garantire efficacia sia nelle specie ruminanti sia in quelle non ruminanti.
Ambito di applicazione
L’autorizzazione riguarda tutti gli operatori che producono, commercializzano o utilizzano L-treonina come additivo per mangimi nell’Unione europea. La sostanza è classificata nella categoria degli "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". Il regolamento non introduce esclusioni generali, ma rimanda integralmente alle condizioni contenute nell’allegato, che costituiscono il quadro tecnico dell’autorizzazione.
Identificazione dell’additivo e composizione
Nell’allegato l’additivo è identificato con il numero 3c410. Si tratta di una polvere con un tenore minimo di L-treonina pari al 98% sulla sostanza secca. La sostanza attiva è ottenuta per fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 o KCCM 80118; sono inoltre indicati la formula chimica C4H9NO3 e il numero CAS 72-19-5.
Condizioni di impiego
L’L-treonina può essere immessa sul mercato e usata come additivo costituito da un preparato. Il regolamento consente espressamente anche la somministrazione nell’acqua di abbeveraggio. Le condizioni di utilizzo sono quelle fissate nell’allegato e devono essere rispettate dagli operatori che impiegano il prodotto nelle diverse forme di alimentazione animale.
Etichettatura e avvertenze
L’allegato impone che l’etichettatura dell’additivo indichi il tasso di umidità. Inoltre, l’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve riportare una specifica avvertenza: in caso di supplementazione con L-treonina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni, al fine di evitare squilibri nutrizionali.
Metodi di analisi e controllo
Il regolamento richiama i metodi di analisi da utilizzare per la determinazione dell’L-treonina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi e nell’acqua. Tra i metodi indicati figurano la monografia "L-threonine" del Food Chemical Codex, la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione ottica (IEC-VIS/FLD) secondo EN ISO 17180, nonché la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica richiamata dal regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte F.
Durata, entrata in vigore e applicazione
Il periodo di autorizzazione termina il 12 marzo 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Base normativa e valutazione scientifica
L’autorizzazione si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sugli articoli 5, 7 e 9, paragrafo 2. L’EFSA ha concluso, nel parere del 22 gennaio 2019, che l’L-treonina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 o KCCM 80118 non ha effetti negativi su salute animale, salute umana o ambiente ed è una fonte efficace di L-treonina per tutte le specie animali.
Condizioni d’uso e classificazione
L’additivo è identificato con il numero 3c410. È una polvere con un tenore minimo di L-treonina del 98% sulla sostanza secca; la sostanza attiva è prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80117 o KCCM 80118. L’allegato indica anche la formula chimica C4H9NO3 e il numero CAS 72-19-5.
Somministrazione e utilizzo
L’L-treonina può essere immessa sul mercato e usata come additivo costituito da un preparato. È inoltre espressamente consentita la somministrazione nell’acqua di abbeveraggio.
Etichettatura e avvertenze
L’etichettatura dell’additivo deve indicare il tasso di umidità. L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve riportare l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-treonina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni per evitare squilibri.
Metodi di analisi
L’allegato elenca i metodi di analisi per la determinazione dell’L-treonina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti, nelle materie prime e nell’acqua, richiamando tra l’altro la monografia Food Chemical Codex, la norma EN ISO 17180 e il regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).
Durata dell’autorizzazione e applicazione temporale
L’autorizzazione ha come fine periodo il 12 marzo 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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