Cassazione Civile, Ordinanza n. 15886/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la circolare interpretativa e la risoluzione adottati in attuazione del contributo straordinario previsto dall'art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, lamentandone l'illegittimità anche costituzionale ed eurounitaria. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione; il Consiglio di Stato, in appello, aveva invece annullato tale decisione e rimesso la causa al giudice amministrativo di primo grado, ritenendo sussistente la giurisdizione amministrativa. Contro tale pronuncia le amministrazioni statali hanno proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, sostenendo che il provvedimento direttoriale e la circolare non fossero idonei a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, perché privi di contenuto autoritativo idoneo a incidere su una posizione di interesse legittimo, e che la controversia dovesse eventualmente ricadere nella giurisdizione tributaria oppure in nessuna giurisdizione, trattandosi di atti meramente attuativi o interpretativi della norma primaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per regolamento di giurisdizione. Ha ritenuto corretto l'orientamento già affermato in precedenza dalle Sezioni Unite in casi sovrapponibili, secondo cui il provvedimento direttoriale adottato in attuazione dell'art. 37 del d.l. n. 21 del 2022 ha natura di atto amministrativo generale ed è impugnabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 4, c.p.a. La stessa conclusione è stata estesa, per connessione contenutistica, alla circolare dell'Agenzia delle entrate. È stata quindi dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Le spese sono state compensate per la novità della questione all'epoca della proposizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 37 d.l. n. 21 del 2022
la disposizione primaria istituisce il contributo straordinario e demanda ad atti amministrativi dell'Agenzia la disciplina di dettaglio attuativa
art. 7 c.p.a.
gli atti amministrativi generali e i regolamenti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo; il giudice tributario può solo disapplicare il regolamento o atto generale rilevante ai fini della decisione
artt. 2-19 d.lgs. n. 546 del 1992
la giurisdizione tributaria riguarda gli atti impositivi individuali e la tutela contro gli atti dell'amministrazione finanziaria nei casi previsti dalla legge
art. 88 c.p.a.
richiamato dal Consiglio di Stato per motivare per relationem
art. 74 c.p.a.
richiamato dal Consiglio di Stato per motivare per relationem
art. 105 c.p.a.
consente l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado
art. 111 Cost.
base del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione
art. 362 c.p.c.
consente il regolamento di giurisdizione davanti alla Corte di cassazione
art. 110 c.p.a.
richiamato in relazione al regolamento di giurisdizione nel processo amministrativo
art. 23 Cost.
le prestazioni patrimoniali imposte devono essere riservate alla legge, restando alla fonte subordinata gli aspetti di dettaglio attuativi
Massime di principio
- Un atto amministrativo generale emanato da un'amministrazione finanziaria in attuazione di una norma primaria istitutiva di un prelievo straordinario è impugnabile davanti al giudice amministrativo, anche se è meramente attuativo o vincolato, perché la giurisdizione amministrativa non richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità.
- La natura generale e autoritativa dell'atto è sufficiente a radicare la tutela davanti al giudice amministrativo quando l'impugnazione è proposta in via preventiva rispetto ai successivi atti impositivi individuali.
- La diversa giurisdizione tributaria concerne gli atti impositivi individuali e, quanto ai regolamenti o atti generali rilevanti nel giudizio tributario, opera solo il meccanismo di disapplicazione previsto dall'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992.
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria, quando abbiano contenuto integrativo o strettamente connesso all'atto generale impugnato, seguono la sorte giurisdizionale di quest'ultimo; la loro qualificazione come atti interpretativi non esclude la tutela amministrativa se incidono nel quadro attuativo della disciplina primaria.
- In materia tributaria il potere impositivo resta riservato alla legge per gli elementi essenziali del prelievo, mentre all'amministrazione possono essere rimessi gli aspetti di dettaglio necessari all'attuazione; gli atti amministrativi emanati in tale ambito conservano natura amministrativa e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della relativa giurisdizione.
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