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Sentenza

Sentenza n. 3975/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento (Cat. 11E V.L.T./DIV. P.A.S.) del Questore di Milano, notificato il 16 dicembre 2025, mediante il quale si dispone la sospensione per cinque giorni della licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S; - di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito.

Giustizia amministrativa202505022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Milano di sospensione per cinque giorni della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore di gioco)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sospensione della licenza di polizia, disposta in ragione di cinque pregresse sanzioni per violazione delle ordinanze sindacali di Milano sugli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10 l. 241/1990 e il difetto di istruttoria, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe esaminato le osservazioni presentate nel procedimento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 9 e 10 T.U.L.P.S., sostenendo che le sanzioni precedenti, impugnate davanti al giudice ordinario ai sensi della l. 689/1981, non potessero essere utilizzate ai fini della recidiva in quanto non definitive. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 9 e 10 T.U.L.P.S., il difetto dei presupposti e il difetto di motivazione, sostenendo che la sospensione del funzionamento degli apparecchi prevista dalle ordinanze sindacali costituisse la disciplina speciale applicabile alla reiterazione delle violazioni degli orari e che, pertanto, il Questore non potesse disporre anche la sospensione della licenza per i medesimi fatti senza indicare ulteriori profili di abuso rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica. La ricorrente ha inoltre evidenziato il rischio di una duplicazione sanzionatoria e ha depositato il successivo provvedimento comunale di sospensione per un giorno del funzionamento degli apparecchi.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Questura, quale organo periferico del Ministero privo di autonoma personalità giuridica. Ha respinto il primo motivo, rilevando che il provvedimento impugnato aveva espressamente richiamato e valutato le osservazioni della parte, prendendo posizione sia sulla competenza della Questura sia sulla rilevanza delle sanzioni pregresse. Non è richiesta una confutazione analitica di ogni osservazione, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga la considerazione complessiva dell'apporto partecipativo. Ha respinto anche il secondo motivo: le sanzioni pregresse potevano essere considerate ai fini della recidiva poiché la sospensione del funzionamento degli apparecchi non ha natura di sanzione accessoria dell'illecito relativo alla violazione degli orari; rilevano quindi l'efficacia e l'esecutività delle sanzioni al momento dell'adozione del nuovo provvedimento, anche se esse sono sub iudice. Ha invece accolto il terzo motivo. Il Comune è competente a disciplinare gli orari degli apparecchi e a prevedere, in caso di recidiva, la sospensione dell'attività o del funzionamento degli apparecchi per finalità diverse dall'ordine e dalla sicurezza pubblica. La mera reiterazione delle violazioni degli orari, già specificamente sanzionata dalla disciplina comunale, non costituisce di per sé sufficiente presupposto per la sospensione della licenza da parte del Questore. Quest'ultimo può esercitare il potere di cui agli artt. 9 e 10 T.U.L.P.S. soltanto ove motivi rafforzatamente l'esistenza di ulteriori elementi integranti un abuso del titolo di polizia, riferibili all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla prevenzione dei reati o ad altri interessi ulteriori rispetto a quelli tutelati dalla disciplina comunale. Poiché il provvedimento si fondava esclusivamente sulla reiterazione delle violazioni degli orari e non indicava ulteriori elementi, è stato annullato per difetto di presupposto e di motivazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 88 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    La licenza di gioco costituisce un titolo di polizia la cui sospensione rientra, in astratto, nei poteri dell'autorità di pubblica sicurezza, ma non può essere disposta per la mera reiterazione di violazioni degli orari già disciplinata da ordinanze comunali senza ulteriori elementi di abuso.

  • artt. 9 e 10 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    La sospensione dell'autorizzazione per abuso del titolo richiede, quando la condotta sia già oggetto di una specifica misura comunale, una motivazione rafforzata sull'esistenza di profili ulteriori attinenti all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla prevenzione dei reati o ad altri interessi non già tutelati.

  • artt. 3 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241

    L'obbligo di valutazione dell'apporto partecipativo è assolto quando la motivazione del provvedimento dimostri che le osservazioni siano state complessivamente considerate; non è necessaria la confutazione analitica di ciascun rilievo.

  • art. 9 l. 24 novembre 1981, n. 689

    In presenza di una sovrapposizione tra norme sanzionatorie generale e speciale, deve trovare applicazione la disposizione speciale, evitando il cumulo di misure riferite alla medesima condotta.

  • art. 16 l. 24 novembre 1981, n. 689

    la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689

    Il giudice richiama la possibilità che la disciplina comunale consideri rilevanti ai fini della recidiva anche gli illeciti estinti mediante pagamento in misura ridotta, ove ciò sia previsto dall'ordinanza applicabile.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

    Il trasferimento ai Comuni di funzioni relative agli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S. comporta anche il trasferimento dei poteri sanzionatori relativi agli interessi pubblici diversi dall'ordine e dalla sicurezza pubblica.

Massime di principio

  • La mera reiterazione di violazioni degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, quando sia già prevista da una disciplina comunale come presupposto per la sospensione del funzionamento degli apparecchi, non costituisce da sola sufficiente presupposto per la sospensione della licenza di polizia da parte del Questore.
  • Il Questore può sospendere una licenza di polizia ai sensi degli artt. 9 e 10 T.U.L.P.S. in relazione a violazioni degli orari già disciplinate dal Comune solo mediante una motivazione rafforzata che individui ulteriori elementi di abuso del titolo, riferibili all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla prevenzione dei reati o ad altri interessi diversi da quelli tutelati dalla disciplina comunale.
  • Quando la stessa condotta sia astrattamente riconducibile a una disciplina sanzionatoria comunale speciale e a una disciplina generale di pubblica sicurezza, il principio di specialità impedisce il cumulo di misure sostanzialmente coincidenti, in conformità all'art. 9 l. 689/1981 e al divieto di duplicazione sanzionatoria.
  • Ai fini della recidiva, i precedenti sanzionatori possono essere considerati se la sanzione applicata è efficace ed esecutiva al momento dell'adozione del nuovo provvedimento, anche quando il precedente sia stato impugnato e sia quindi sub iudice, salvo diversa disciplina applicabile.
  • L'obbligo di esaminare le osservazioni procedimentali non impone una confutazione analitica di ogni argomento del privato; è sufficiente che la motivazione dimostri una valutazione complessiva dell'apporto partecipativo e dia risposta ai profili sostanziali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseOrdinanze contingibili e urgentiPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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