Cassazione Civile, Ordinanza n. 20263/2025 del 19/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
L'ente territoriale impugnava in cassazione la sentenza d'appello che aveva rigettato la sua domanda di annullamento della delibera assembleare di approvazione del bilancio 2008 di una società d'ambito per la gestione dei rifiuti e l'aveva condannato a pagare i corrispettivi per i servizi resi negli esercizi 2007 e 2008. Con il primo motivo sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto sussistente in capo alla Provincia un'obbligazione di pagamento per servizi di gestione integrata dei rifiuti, trascurando la normativa statale e regionale che, a suo dire, attribuiva competenze operative ai soli comuni e solo funzioni amministrative agli enti di area vasta; deduceva inoltre che lo statuto della società prevedeva interventi solo su richiesta e, per altri servizi, mediante convenzione, sicché l'unico onere sarebbe stato la partecipazione alle spese generali. Con il secondo motivo denunciava ultrapetizione e nullità per avere la Corte d'appello prospettato una nullità della clausola statutaria o comunque ampliato il thema decidendum oltre le domande proposte. Con il terzo motivo lamentava omessa pronuncia sull'ulteriore previsione statutaria relativa ai servizi a richiesta da attivare convenzionalmente. Con il quarto motivo contestava l'entità della condanna, ritenendo incomprensibile e errato il totale liquidato nel dispositivo rispetto alle voci indicate in motivazione.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che, nel quadro normativo applicabile ratione temporis, la Provincia era titolare di funzioni in materia di rifiuti e che la gestione tramite società d'ambito comportava la partecipazione obbligatoria dell'ente e l'obbligo di remunerare i servizi resi dalla società per le funzioni trasferite; nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello fosse sostanzialmente conforme al quadro normativo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva dichiarato d'ufficio la nullità della clausola statutaria, ma ne aveva fornito un'interpretazione conforme alla legge. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda domande o eccezioni e non il mancato esame di singole argomentazioni interpretative. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, spiegando che la condanna era coerente con i crediti maturati per i servizi resi negli anni 2007 e 2008 e che la lieve difformità aritmetica nel dispositivo era economicamente irrilevante. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni, ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 200 d.lgs. n. 152/2006
La gestione dei rifiuti urbani è organizzata in ambiti territoriali ottimali e mira al superamento della frammentazione attraverso un servizio integrato.
art. 201 d.lgs. n. 152/2006
L'autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente e cui è trasferito l'esercizio delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
art. 197 d.lgs. n. 152/2006
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'assetto delle competenze in materia di rifiuti.
art. 198 d.lgs. n. 152/2006
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'assetto delle competenze in materia di rifiuti.
art. 19 d.lgs. n. 267/2000
Attribuisce alla Provincia l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale.
art. 160 l.r. Sicilia n. 25/1993
Prevede che le Province regionali svolgano obbligatoriamente l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali nelle parti di territorio esterne ai perimetri dei centri abitati.
art. 22 l. n. 142/1990
Richiamato come base dei moduli organizzativi per la gestione del servizio rifiuti.
art. 23 d.lgs. n. 22/1997
Richiamato come base dei moduli organizzativi per la gestione del servizio rifiuti.
art. 113-bis d.lgs. n. 267/2000
Richiamato come base dei moduli organizzativi per la gestione del servizio rifiuti.
art. 201 d.lgs. n. 152/2006
Richiamato come base dei moduli organizzativi per la gestione del servizio rifiuti.
art. 2-bis O.M. 31 maggio 1999 n. 2983
Prevedeva, in caso di mancata aggregazione di provincia e comuni, il potere del commissario delegato di costituire la società d'ambito e di associarvi gli enti interessati anche in deroga ad altre disposizioni.
art. 1362 c.c. e ss.
La Corte ha affermato che l'interpretazione dello statuto doveva essere conforme alla legge e che una diversa lettura incompatibile con il quadro normativo non era ammissibile.
art. 2332 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della pronuncia sulla nullità della clausola statutaria, ma ritenuto non decisivo poiché la Corte d'appello non aveva pronunciato tale nullità.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia è configurabile solo se manca la decisione su domande o eccezioni; non riguarda il mancato esame di singole argomentazioni o circostanze difensive.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per vizio motivazionale, ma la Corte ha escluso che la motivazione fosse contraddittoria o incomprensibile.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa motivazione contraddittoria o perplessa, ma il vizio è stato escluso.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state esaminate alla luce dei diversi vizi denunciati in cassazione; le doglianze su ultrapetizione, omessa pronuncia e omesso esame sono state respinte o dichiarate inammissibili.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Quando un ente territoriale partecipa obbligatoriamente a una società d'ambito istituita per la gestione integrata dei rifiuti, i servizi resi dalla società per le funzioni trasferite devono essere remunerati dall'ente socio, anche se la società sia stata costituita in via coattiva.
- L'interpretazione dello statuto sociale deve essere svolta in modo conforme alle norme inderogabili che regolano il servizio pubblico; non è ammissibile una lettura negoziale che consenta ai soci di sottrarsi unilateralmente al regime legale di partecipazione e pagamento.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo se il giudice non decide su una domanda, eccezione o capo autonomamente apprezzabile, non quando ometta di esaminare una singola argomentazione difensiva o una circostanza interpretativa.
- In sede di legittimità, la censura per ultrapetizione o nullità della sentenza è inammissibile se non coglie la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
- Una lieve inesattezza aritmetica nel dispositivo non determina cassazione quando il quantum complessivo sia ricostruibile con chiarezza dalla motivazione e la differenza sia priva di significato economico.
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