Cassazione Penale, Ordinanza n. 36737/2025 del 12/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte di appello di Milano che aveva parzialmente riformato solo il trattamento sanzionatorio della condanna di primo grado per bancarotta semplice. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità, sostenendo in sostanza l'insussistenza dei presupposti del reato; in subordine venivano formulate richieste sul trattamento sanzionatorio e sui benefici di legge, ma in termini ritenuti generici. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure sulla responsabilità, osservando che il giudice penale del reato di bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza e ai presupposti soggettivi della fallibilità. Ha inoltre ritenuto non rilevante, ai fini della sussistenza del fatto, la censura sulla prevedibilità dell'evento fallimentare, chiarendo che nella bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 4, il rilievo è l'aggravamento del dissesto, dovuto a colpa grave o mancata richiesta di fallimento, della situazione economico-finanziaria complessiva dell'impresa fallita. Poiché la corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sulle plurime condotte aggravatrici del dissesto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondate le doglianze sulla responsabilità e generiche quelle sul trattamento sanzionatorio e sui benefici. La sentenza impugnata, che aveva già confermato la condanna per bancarotta semplice con parziale riforma della pena, è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamati come disciplina di riferimento dei reati di bancarotta; la Corte afferma che, nel giudizio penale, non è consentito sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto ai presupposti oggettivi e soggettivi della fallibilità.
art. 217, comma primo, n. 4, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
La bancarotta semplice, in questa ipotesi, richiede l'aggravamento del dissesto dell'impresa fallita, dovuto a colpa grave o alla mancata richiesta di fallimento; non rileva la prevedibilità dell'evento fallimentare come autonomo elemento di esclusione del fatto.
Massime di principio
- Nel processo per bancarotta il giudice penale non può rimettere in discussione la sentenza dichiarativa di fallimento sotto il profilo dello stato di insolvenza o dei presupposti soggettivi della fallibilità dell'imprenditore.
- Per la bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 4, l'elemento decisivo è l'aggravamento del dissesto della società fallita; occorre verificare se la condotta abbia deteriorato la complessiva situazione economico-finanziaria per colpa grave o per omissione della richiesta di fallimento.
- La prevedibilità dell'evento fallimentare, di per sé, non è il parametro decisivo per escludere la sussistenza del fatto di bancarotta semplice, se resta accertato l'aggravamento del dissesto.
- Nel ricorso per cassazione, le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sui benefici di legge devono essere specifiche e circostanziate; se formulate in termini generici sono inammissibili.
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