Cassazione Penale, Sentenza n. 33934/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il GIP ha rigettato la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, deducendo violazione degli artt. 127 e 409 c.p.p. per violazione del diritto al contraddittorio. Ha sostenuto che, prima dell'udienza camerale, il difensore aveva depositato memorie che contestavano l'opposizione (anche per inammissibilità telematica) e chiedevano l'applicazione del giudizio controfattuale, ma tali memorie non sarebbero state valutate dal GIP, il quale avrebbe considerato soltanto la tesi della persona offesa
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le ordinanze del GIP che rigettano la richiesta di archiviazione non sono impugnabili con il ricorso per cassazione (né, dopo le riforme, con il reclamo), essendo impugnabili solo le decisioni che dispongono l'archiviazione (e in alcuni casi limitati i decreti di archiviazione). La Corte ha richiamato la riforma normativa (introduzione dell'art. 410 bis) e la giurisprudenza consolidata che escludono rimedio impugnatorio contro il rigetto dell'archiviazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
richiamato in relazione alle norme sulle nullità e sulla partecipazione al procedimento camerale; la Corte valuta che le nullità che consentivano impugnazione dell'archiviazione sono regolate da questa norma
art. 409 cod. proc. pen.
ricordata come disciplina storica che consentiva il ricorso per cassazione solo contro l'ordinanza di archiviazione per specifici vizi; la disposizione è stata superata da successive riforme
art. 410 cod. proc. pen.
norma richiamata quale parte del nuovo assetto procedurale che disciplina l'udienza camerale e le relative impugnazioni
art. 410 bis cod. proc. pen.
introdotto dalla riforma (legge n. 103 del 23 giugno 2017) e disciplina il reclamo al tribunale monocratico avverso le decisioni che accolgono la richiesta di archiviazione e i casi limitati di impugnabilità del decreto di archiviazione
art. 411, comma 1-bis cod. proc. pen.
richiamato nel testo come ipotesi che richiede avviso in caso di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto; attiene ai casi in cui il decreto/ordinanza di archiviazione può essere impugnato
d.lgs. n. 28 del 2015
richiamato in relazione all'introduzione dell'art. 411 comma 1-bis e alle modifiche che incidono sugli obblighi di avviso e sulle conseguenti impugnazioni
art. 616 cod. proc. pen.
norma che consente l'imposizione di somme a titolo di ammenda per condotte processuali censurate; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende in considerazione dell'inammissibilità del ricorso
art. 113 e art. 589-bis cod. pen.
articoli del codice penale relativi al fatto-reato oggetto del procedimento (concorso di persone e omicidio stradale, rispettivamente), indicati come titolo di reato nei confronti dell'imputato
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per motivare la valutazione sulla colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini dell'applicazione dell'ammenda
Massime di principio
- Non è impugnabile l'ordinanza del GIP che rigetta la richiesta di archiviazione: il rimedio impugnatorio è rivolto principalmente alle decisioni che accolgono l'archiviazione (ordinanza/decreto di archiviazione) e solo in ipotesi tassative di nullità procedurali
- Dopo la riforma introdotta con l'art. 410 bis, il rimedio contro l'archiviazione è il reclamo al tribunale monocratico e la possibilità di impugnazione è limitata ai casi espressamente previsti dalla legge (violazioni dell'art. 127 comma 5, omissione di avvisi in casi specifici, ecc.)
- Il diritto al contraddittorio è tutelato, ma la violazione del contraddittorio lamentata con riferimento al mancato esame di memorie difensive depositate prima dell'udienza camerale non rende automaticamente impugnabile l'ordinanza di rigetto dell'archiviazione; bisogna verificare che ricorra una delle ipotesi tassative di impugnabilità
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe valutare rimedi alternativi e tempestivi (es. eccezioni preliminari in udienza, istanze formali, o il reclamo nei casi previsti dalla legge) piuttosto che un ricorso per cassazione quando il provvedimento impugnato è un rigetto dell'archiviazione
- Il ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, l'applicazione di somme a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è dunque necessario valutare attentamente la fondatezza e l'impugnabilità del provvedimento prima di proporre ricorso
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