Sentenza n. 823/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza del 14.8.2020 prot. n. 23250, notificata in data 3.9.2020, con cui il Dirigente dell'area tecnica del Comune di Copertino ha inflitto al ricorrente, in qualità di affittuario e responsabile dell'abuso, ed al sig. Cipressa Antonio, in qualità di proprietario dell'abuso, la sanzione pecuniaria di € 20.000,00; - ove occorra, del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale del 1.7.2015 prot. n. 18089/15; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per l’inottemperanza a un ordine di demolizione edilizia
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per la mancata demolizione di un fabbricato destinato a civile abitazione. Ha dedotto, anzitutto, che l’ordinanza sanzionatoria era stata adottata mentre era pendente il giudizio contro il diniego dell’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001. Ha inoltre lamentato l’erronea individuazione della propria qualità soggettiva, essendo stato indicato come affittuario e responsabile dell’abuso anziché come proprietario, con conseguente erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, nonché dei principi di partecipazione procedimentale e del diritto di difesa. Sono stati dedotti anche l’omessa adozione di uno specifico atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, l’insufficienza del verbale della Polizia municipale a surrogare tale accertamento, la mancata corrispondenza tra le opere da demolire e quelle oggetto dell’accertamento, l’inapplicabilità ratione temporis della disciplina introdotta dalla legge n. 164/2014 e l’erroneità del calcolo della sanzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza sanzionatoria. Ha ritenuto decisivo che l’accertamento dell’inottemperanza fosse stato compiuto il 1° luglio 2015, dopo la presentazione, il 15 maggio 2015, dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001. La presentazione dell’istanza determina la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione e una battuta di arresto del procedimento demolitorio; pertanto, nel periodo di sospensione, non può configurarsi l’inottemperanza sanzionabile. L’efficacia dell’ordine può riespandersi soltanto dopo la definizione sfavorevole del procedimento di sanatoria, senza necessità di un nuovo ordine di demolizione. Nel caso concreto, inoltre, il diniego di sanatoria è stato successivamente annullato dal TAR per carenza di motivazione, con effetti ex tunc, imponendo al Comune di rideterminarsi sull’istanza e mantenendo preclusa, medio tempore, la definizione del procedimento sanzionatorio. Le ulteriori censure non sono state esaminate specificamente, essendo sufficiente il rilievo relativo all’effetto sospensivo dell’istanza di sanatoria. Le spese sono state dichiarate irripetibili per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione presuppone una condotta inadempiente verificatasi quando l’ordine era efficace e concretamente eseguibile.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità sospende l’efficacia dell’ordine di demolizione e arresta temporaneamente il procedimento demolitorio; solo la definizione sfavorevole della sanatoria consente la riespansione dell’ordine.
legge 11 novembre 2014, n. 164
La disciplina che ha introdotto i commi 4-bis e seguenti nell’art. 31 d.P.R. 380/2001 è richiamata dal ricorrente sotto il profilo della sua applicabilità temporale, ma tale questione non è stata esaminata, essendo il ricorso accolto per altra ragione.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 determina una battuta di arresto del procedimento demolitorio e sospende l’efficacia dell’ordine di demolizione; durante tale sospensione non può configurarsi l’inottemperanza sanzionabile ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001.
- La definizione sfavorevole del procedimento di sanatoria, mediante provvedimento espresso o silenzio, consente la riespansione dell’originario ordine di demolizione senza necessità di adottare un nuovo ordine; tuttavia, finché il procedimento di sanatoria non sia validamente definito, l’amministrazione non può concludere il procedimento sanzionatorio per l’inottemperanza.
- L’annullamento giurisdizionale del diniego di sanatoria con effetti ex tunc impone all’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza e preclude, nelle more della nuova definizione, l’irrogazione o la definitiva conclusione della sanzione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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