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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20288/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato previsto dall'art. 186 cod. strada, commesso il 30-12-2015; il ricorrente deduceva errori di diritto e di motivazione nella decisione impugnata

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto che il reato previsto dall'art. 186 cod. strada, risalente al 30-12-2015, sia estinto per prescrizione. Per tale causa estintiva il giudice della Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata (poiché l'estinzione del reato impedisce la prosecuzione del processo). Non è stata applicata in sede di cassazione la disposizione dell'art. 129, ultimo comma, c.p.p., non risultando configurabile una causa di non punibilità di cui a tale norma. Inoltre, in ragione dell'estinzione del reato per prescrizione, è stata disposta l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata in sentenza, rimettendo al Prefetto (Prefetto di Pesaro) la valutazione e l'ulteriore corso della relativa procedura ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada; la Corte ha trasmesso copia della decisione al Prefetto competente

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    Identificato come il reato oggetto del procedimento (fatto del 30-12-2015) il cui esercizio dell'azione penale si è estinto per prescrizione; la declaratoria dell'estinzione comporta l'annullamento della sentenza penale impugnata.

  • art. 129, ultimo comma, cod. proc. pen.

    Richiamato come possibile disposizione applicabile per cause di non punibilità, ma la Corte ha ritenuto che in questo caso non risultasse configurabile alcuna delle fattispecie di non punibilità di cui alla norma, per cui essa non è stata applicata.

  • art. 224, comma 3, cod. strada

    Stabilisce la competenza esclusiva del Prefetto ad accertare le condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria; la Corte ha ricondotto all'autorità amministrativa (Prefetto) la valutazione e l'ulteriore procedimento relativo alla sanzione accessoria, eliminandola dalla sentenza penale annullata.

  • Giurisprudenza (Sez. U., 21-10-1992, Marino; Sez. U., 28-05-2009, n. 35490 Rv.244275; Cass., 23-01-1997, Bornigia; Cass., 24-06-1996, Battaglia)

    La giurisprudenza richiamata conferma il principio per cui, quando il reato si è estinto per prescrizione o altra causa di estinzione, il giudice è obbligato a dichiarare immediatamente l'estinzione e non è possibile proseguire il processo né rinviare per ulteriori accertamenti; ciò giustifica l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Se, nel corso di un ricorso, emerge che il reato si è estinto per prescrizione, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione e può annullare senza rinvio la sentenza impugnata: la causa estintiva impedisce la prosecuzione del processo penale.
  • Quando la sentenza penale viene annullata per estinzione del reato, le sanzioni amministrative accessorie connesse alla fattispecie penale devono essere rimettute all'autorità amministrativa competente (Prefetto) ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada; la Corte non può decidere in via penale sull'applicazione definitiva di tali sanzioni.
  • La norma di cui all'art. 129, ultimo comma, c.p.p. (presupposte cause di non punibilità) non è utilizzabile d'ufficio in cassazione se non emergono elementi chiari e specifici che ne giustifichino l'applicazione; occorre che la causa di non punibilità risulti evidente nella motivazione o negli atti.
  • In un caso simile, la parte interessata che voglia contestare esclusivamente la sanzione amministrativa accessoria dovrà rivolgersi agli strumenti e alle autorità amministrative competenti (prefettura o ricorsi amministrativi/giurisdizionali specifici), non al processo penale una volta dichiarata l'estinzione del reato.
  • La tempestiva verifica dei termini di prescrizione è essenziale: l'accertamento dell'estinzione per prescrizione può prevalere sulle questioni di merito e comportare l'immediata chiusura del processo penale.

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