Sentenza n. 131/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per il risarcimento dei danni conseguenti al diniego di titolo professionale di ufficiale di coperta di cui al decreto n. -OMISSIS-, del comandante della Capitaneria di porto di Reggio Calabria, di annullamento del certificato IMO n. -OMISSIS-, di “primo ufficiale di coperta su navi di stazza lorda pari o superiori a 3.000 g.t.”, già rilasciato il 10.11.2011, e dell’implicito rigetto dell’istanza di rinnovo del certificato IMO n. -OMISSIS- avanzata in data 11.01.2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di titolo professionale di ufficiale di coperta, annullamento d’ufficio del certificato IMO e implicito rigetto dell’istanza di rinnovo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione marittima)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal 2017 al 2021 per l’impedimento alla propria carriera professionale, quantificati in euro 72.738,96 per differenze retributive, ratei di tredicesima e quattordicesima, TFR e danno pensionistico. Il danno sarebbe derivato dal decreto del comandante della Capitaneria di porto che aveva annullato d’ufficio il certificato IMO di primo ufficiale di coperta, già rilasciato nel 2011, e dall’implicito rigetto dell’istanza di rinnovo presentata nel 2017. Gli atti erano stati successivamente annullati con una precedente sentenza del TAR, essenzialmente per violazione del termine di diciotto mesi previsto per l’esercizio dell’autotutela. Il ricorrente ha dedotto che tale annullamento, oltre a essere tardivo, era privo di uno specifico interesse pubblico e contraddiceva la precedente condotta dell’amministrazione, che aveva consentito numerosi imbarchi ritenendolo idoneo al profilo professionale. Ha inoltre richiamato integralmente la precedente sentenza quale prova della colpa dell’amministrazione e ha formulato un’istanza istruttoria per la quantificazione del danno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Richiamando l’art. 2043 c.c. e la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 7/2021, ha affermato che la responsabilità della pubblica amministrazione richiede la prova, a carico del danneggiato, della condotta, del nesso causale materiale, del danno ingiusto, dell’antigiuridicità, dell’imputabilità e dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, nonché dei pregiudizi diretti e immediati, patrimoniali o non patrimoniali. Il precedente annullamento dell’atto amministrativo costituisce soltanto un elemento indiziario e non dimostra automaticamente la colpa, l’ingiustizia del danno, la sua consistenza o il nesso causale. Nel caso concreto, la colpa non è stata provata: il ricorrente si è limitato a richiamare integralmente la sentenza di annullamento, senza dimostrare la violazione degli obblighi di diligenza dell’amministrazione nell’accertamento dei requisiti per il titolo professionale. Inoltre, la precedente sentenza aveva rilevato la complessità della disciplina dei titoli abilitanti alla navigazione, caratterizzata da frammentarietà, disorganicità e stratificazione normativa, circostanza significativa ai fini dell’esclusione della colpa. La sentenza di annullamento, fondata essenzialmente sulla violazione del termine di diciotto mesi per l’autotutela, non conteneva accertamenti decisivi sulla sostanziale illegittimità del diniego di rinnovo, ossia sul fatto causativo del danno. Anche il danno e il nesso causale non sono stati sufficientemente provati. L’amministrazione aveva documentato che, dopo il rilascio del titolo nel 2021, il ricorrente era stato arruolato alternativamente come elettricista e come primo ufficiale; tale circostanza poneva in dubbio sia l’effettivo pregiudizio alla carriera sia il nesso causale con l’illecito. La mancata contestazione specifica di tale elemento è stata valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a. L’istanza istruttoria è stata ritenuta inutile e ridondante. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La responsabilità dell’amministrazione è ricondotta al modello della responsabilità extracontrattuale e richiede la prova di condotta, nesso causale, danno ingiusto, antigiuridicità, imputabilità e dolo o colpa.
art. 64 c.p.a.
Il danneggiato deve provare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria; la mancata contestazione specifica di circostanze documentate dalla controparte può essere valutata dal giudice nella formazione del convincimento.
art. 40, comma 2, c.p.a.
Il ricorso deve contenere un’esposizione specifica degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda; il rinvio integrale a una precedente sentenza non è sufficiente a dimostrare la colpa dell’amministrazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2021
La responsabilità della pubblica amministrazione per attività provvedimentale illegittima non consegue automaticamente all’annullamento dell’atto, richiedendo la prova degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito e dei danni-conseguenza.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo illegittimo costituisce soltanto un elemento indiziario e non dimostra automaticamente la colpa della pubblica amministrazione, l’ingiustizia del danno, la sua consistenza o il nesso causale.
- La domanda di risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima è soggetta al modello della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c.; il danneggiato deve provare condotta, danno ingiusto, antigiuridicità, imputabilità, dolo o colpa, nesso causale e pregiudizi diretti e immediati.
- Il rinvio integrale a una precedente sentenza di annullamento non assolve l’onere di allegazione e prova della colpa dell’amministrazione, che deve essere riferita alla violazione degli obblighi di diligenza nell’esercizio del potere.
- La complessità, frammentarietà e stratificazione della disciplina applicabile possono escludere la colpa dell’amministrazione, quando rendano non agevole l’interpretazione dei presupposti per l’adozione del provvedimento.
- La quantificazione del danno da mancato sviluppo professionale richiede la prova concreta del pregiudizio e del nesso causale; l’esercizio, anche parziale o alternativo, delle mansioni cui il ricorrente assumeva di avere diritto può porre in dubbio sia l’entità del danno sia il rapporto causale con l’attività amministrativa.
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