Cassazione Penale, Sentenza n. 16119/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso dell'imputato Vito Signorino per vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena pecuniaria e al riconoscimento (o meno) delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla recidiva. Ricorsi delle parti civili Solidaria e S.O.S. per violazione delle norme sul criterio di liquidazione dei compensi degli avvocati a favore delle parti civili (D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022) e per mancata o insufficiente motivazione della decisone che ha drasticamente ridotto la liquidazione delle spese di fase di appello al di sotto dei minimi tariffari e senza tener conto dell'assistenza prestata da un unico difensore a più parti.
La decisione
Il ricorso di Vito Signorino è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento in cassazione e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. I ricorsi delle parti civili Solidaria e S.O.S. sono stati invece ritenuti fondati limitatamente alla liquidazione delle spese processuali per il grado di appello: la Corte ha annullato la parte della sentenza di appello che ha liquidato complessivamente euro 1.000,00 alle parti civili ritenendo la determinazione in violazione dei parametri del D.M. n. 55/2014 (mod. D.M. 147/2022) e dei minimi inderogabili, ha richiamato il valore medio tabellare (compenso medio indicato di euro 3.309,00 con minimo di legge non inferiore al 50% pari a euro 1.654,50 per la fase di appello) e l'aumento del 30% per ogni soggetto oltre il primo quando lo stesso avvocato assiste più parti, e ha rinviato la determinazione complessiva al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rimettendogli anche la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento in appello: la Corte conferma che in tema di concordato in appello sono ammissibili in cassazione motivi attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del PM e al contenuto difforme della pronuncia, mentre sono inammissibili doglianze su motivi rinunciati e su determinazione della pena che non incida sulla legalità della sanzione entro i limiti edittali.
D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022
Il giudice deve tener conto dei valori medi tabellari per la liquidazione dei compensi alle parti civili; tali valori possono essere aumentati fino al 50% o diminuiti non oltre il 50% (ossia il limite minimo è il 50% del valore medio). Il giudice non può pertanto diminuire oltre il 50% i valori medi e deve considerare un aumento del 30% per ogni soggetto oltre il primo se lo stesso avvocato assiste più parti con la stessa posizione processuale.
art. 12 D.M. n. 55/2014
Specificazione della modalità di applicazione delle tabelle: il giudice deve applicare i valori medi e rispettare il limite di riduzione non oltre il 50%; prevede inoltre l'incremento del compenso del 30% per ogni soggetto oltre il primo assistito dallo stesso difensore.
art. 546, lett. e) cod. proc. pen.
Norma sulla liquidazione delle spese a favore delle parti civili: la Corte ha ritenuto che la determinazione operata dev'essere motivata anche con riferimento ai criteri adottati e compatibile con i parametri normativi (D.M. 55/2014).
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità e motivazione dei ricorsi in cassazione: la Corte ha valutato i motivi dedotti con riferimento a questi criteri, dichiarando inammissibile il ricorso dell'imputato quando le doglianze rientravano in ambiti rinunciati o non idonei.
art. 69 cod. pen.
Disciplina del concorso tra circostanze attenuanti e aggravanti e della comparazione: la Corte ha richiamato che la difesa non poteva invocare in questa sede un giudizio di equivalenza in modo non coerente con le rinunce effettuate in appello.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la difesa aveva contestato la mancata applicazione dei criteri relativi alla personalità del reo e alla determinazione del quantum della pena pecuniaria, ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze per inammissibilità o per essere state rinunciate.
art. 622 cod. proc. pen.
Regole sul rinvio dopo annullamento da parte della Cassazione: la Corte ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per la nuova determinazione della liquidazione delle spese civili, conformemente alla prassi consolidata.
art. 616 cod. proc. pen.
Potere della Corte di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di irrogare una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato: applicato nei confronti di Signorino.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Regola sul contraddittorio scritto senza trattazione orale: la sentenza di merito era stata pronunciata con contraddittorio scritto, senza richiesta di trattazione orale; la Corte ha preso atto di tale modalità processuale.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la Cassazione è ammissibile per motivi relativi alla formazione della volontà di accordo, al consenso del PM e al contenuto difforme della pronuncia, ma sono inammissibili i motivi rinunciati in sede di appello o l’impugnazione della determinazione della pena che non incida sulla legalità della sanzione entro i limiti edittali.
- Le parti civili possono impugnare in Cassazione la liquidazione delle spese a loro favore se manca motivazione o se la determinazione è stata effettuata in violazione dei parametri ministeriali: la Cassazione può annullare la liquidazione e rinviare la determinazione al giudice competente.
- Per la liquidazione dei compensi alle parti civili il giudice deve utilizzare i valori medi delle tabelle del D.M. n. 55/2014 (mod. D.M. 147/2022); tali valori possono essere aumentati fino al 50% o diminuiti non oltre il 50%, per cui il giudice non può ridurre oltre la metà del valore medio tabellare.
- Quando lo stesso avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato del 30% per ogni soggetto oltre il primo: il giudice deve valutare questo elemento nella liquidazione.
- Se la Cassazione annulla la liquidazione delle spese civili, il rinvio per la nuova determinazione va al giudice civile competente per valore in grado d'appello quando l'annullamento riguarda il diritto alla liquidazione o l'ammontare effettivo.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese di cassazione e l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è opportuno valutare la fondatezza del motivo prima di proporre impugnazioni particolarmente rischiose.
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