Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16119/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso dell'imputato Vito Signorino per vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena pecuniaria e al riconoscimento (o meno) delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla recidiva. Ricorsi delle parti civili Solidaria e S.O.S. per violazione delle norme sul criterio di liquidazione dei compensi degli avvocati a favore delle parti civili (D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022) e per mancata o insufficiente motivazione della decisone che ha drasticamente ridotto la liquidazione delle spese di fase di appello al di sotto dei minimi tariffari e senza tener conto dell'assistenza prestata da un unico difensore a più parti.

La decisione

Il ricorso di Vito Signorino è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento in cassazione e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. I ricorsi delle parti civili Solidaria e S.O.S. sono stati invece ritenuti fondati limitatamente alla liquidazione delle spese processuali per il grado di appello: la Corte ha annullato la parte della sentenza di appello che ha liquidato complessivamente euro 1.000,00 alle parti civili ritenendo la determinazione in violazione dei parametri del D.M. n. 55/2014 (mod. D.M. 147/2022) e dei minimi inderogabili, ha richiamato il valore medio tabellare (compenso medio indicato di euro 3.309,00 con minimo di legge non inferiore al 50% pari a euro 1.654,50 per la fase di appello) e l'aumento del 30% per ogni soggetto oltre il primo quando lo stesso avvocato assiste più parti, e ha rinviato la determinazione complessiva al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rimettendogli anche la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento in appello: la Corte conferma che in tema di concordato in appello sono ammissibili in cassazione motivi attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del PM e al contenuto difforme della pronuncia, mentre sono inammissibili doglianze su motivi rinunciati e su determinazione della pena che non incida sulla legalità della sanzione entro i limiti edittali.

  • D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022

    Il giudice deve tener conto dei valori medi tabellari per la liquidazione dei compensi alle parti civili; tali valori possono essere aumentati fino al 50% o diminuiti non oltre il 50% (ossia il limite minimo è il 50% del valore medio). Il giudice non può pertanto diminuire oltre il 50% i valori medi e deve considerare un aumento del 30% per ogni soggetto oltre il primo se lo stesso avvocato assiste più parti con la stessa posizione processuale.

  • art. 12 D.M. n. 55/2014

    Specificazione della modalità di applicazione delle tabelle: il giudice deve applicare i valori medi e rispettare il limite di riduzione non oltre il 50%; prevede inoltre l'incremento del compenso del 30% per ogni soggetto oltre il primo assistito dallo stesso difensore.

  • art. 546, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma sulla liquidazione delle spese a favore delle parti civili: la Corte ha ritenuto che la determinazione operata dev'essere motivata anche con riferimento ai criteri adottati e compatibile con i parametri normativi (D.M. 55/2014).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità e motivazione dei ricorsi in cassazione: la Corte ha valutato i motivi dedotti con riferimento a questi criteri, dichiarando inammissibile il ricorso dell'imputato quando le doglianze rientravano in ambiti rinunciati o non idonei.

  • art. 69 cod. pen.

    Disciplina del concorso tra circostanze attenuanti e aggravanti e della comparazione: la Corte ha richiamato che la difesa non poteva invocare in questa sede un giudizio di equivalenza in modo non coerente con le rinunce effettuate in appello.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la difesa aveva contestato la mancata applicazione dei criteri relativi alla personalità del reo e alla determinazione del quantum della pena pecuniaria, ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze per inammissibilità o per essere state rinunciate.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Regole sul rinvio dopo annullamento da parte della Cassazione: la Corte ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per la nuova determinazione della liquidazione delle spese civili, conformemente alla prassi consolidata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Potere della Corte di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di irrogare una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato: applicato nei confronti di Signorino.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Regola sul contraddittorio scritto senza trattazione orale: la sentenza di merito era stata pronunciata con contraddittorio scritto, senza richiesta di trattazione orale; la Corte ha preso atto di tale modalità processuale.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la Cassazione è ammissibile per motivi relativi alla formazione della volontà di accordo, al consenso del PM e al contenuto difforme della pronuncia, ma sono inammissibili i motivi rinunciati in sede di appello o l’impugnazione della determinazione della pena che non incida sulla legalità della sanzione entro i limiti edittali.
  • Le parti civili possono impugnare in Cassazione la liquidazione delle spese a loro favore se manca motivazione o se la determinazione è stata effettuata in violazione dei parametri ministeriali: la Cassazione può annullare la liquidazione e rinviare la determinazione al giudice competente.
  • Per la liquidazione dei compensi alle parti civili il giudice deve utilizzare i valori medi delle tabelle del D.M. n. 55/2014 (mod. D.M. 147/2022); tali valori possono essere aumentati fino al 50% o diminuiti non oltre il 50%, per cui il giudice non può ridurre oltre la metà del valore medio tabellare.
  • Quando lo stesso avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato del 30% per ogni soggetto oltre il primo: il giudice deve valutare questo elemento nella liquidazione.
  • Se la Cassazione annulla la liquidazione delle spese civili, il rinvio per la nuova determinazione va al giudice civile competente per valore in grado d'appello quando l'annullamento riguarda il diritto alla liquidazione o l'ammontare effettivo.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese di cassazione e l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è opportuno valutare la fondatezza del motivo prima di proporre impugnazioni particolarmente rischiose.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.