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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8958/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro la conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari. Due motivi: 1) nullità del giudizio di appello per celebrazione in assenza dell'imputato agli arresti domiciliari senza traduzione né collegamento in videoconferenza, con richiesta di trattazione orale sollevata dalla difesa ma ritenuta tardiva; 2) nullità per omessa valutazione, da parte della Corte di appello, della memoria difensiva trasmessa telematicamente il 7/12/2021, nella quale si evidenziava la possibile incongruenza della motivazione di primo grado circa l'imputabilità (con riferimento a perizia e a decisione intervenuta in altro procedimento per fatti temporalmente contigui).

La decisione

Primo motivo rigettato: la richiesta di trattazione orale è stata considerata tardiva (non rispettato il termine di 15 giorni previsto dalla disciplina emergenziale) e non è stata reintegrata né reiterata per la data successiva, pertanto non era obbligatorio disporre la traduzione o il collegamento del detenuto. Secondo motivo accolto: la Corte di appello non ha considerato la memoria difensiva inviata via PEC e l'omessa valutazione integra una nullità generale a regime intermedio (art. 178 c.p.p.), quindi la sentenza impugnata è stata annullata e il processo rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 23 decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149

    art. 23, comma 3, d.l. 9 novembre 2020, n. 149

    Stabilisce la disciplina emergenziale per la richiesta di discussione orale in appello; la Corte interpreta che la richiesta deve essere tempestiva (termine di 15 giorni) e non si ritiene automaticamente valida se formulata tardivamente o senza essere reiterata dopo un rinvio

  • art. 23 bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge n. 176/2020)

    art. 23 bis del d.l. n. 137/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 176 del 18 dicembre 2020

    Riproduce/precisa la disciplina emergenziale richiamata: la partecipazione delle parti in sede di Appello con modalità non in presenza richiede comunque una richiesta tempestiva e formale

  • art. 178 cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    L'omessa allegazione o valutazione di dichiarazioni/conclusioni rilevanti inviate dall'imputato o dalla difesa può integrare una nullità generale a regime intermedio; la Corte ha ritenuto che la mancata valutazione della memoria inviata via PEC rientri in tale fattispecie

Massime di principio

  • La richiesta di trattazione orale in appello prevista dalla normativa emergenziale deve essere presentata nei termini previsti (15 giorni liberi prima dell'udienza): se tardiva non obbliga il giudice a consentire la partecipazione "a distanza" o la traduzione in udienza.
  • Se un'udienza viene rinviata d'ufficio, la richiesta di discussione orale vale solo se originariamente tempestiva; in assenza di tale tempestività la difesa deve reiterare la richiesta per la nuova data.
  • La trasmissione telematica di memorie o conclusioni tramite PEC deve essere effettivamente acquisita agli atti: la mancata valutazione da parte del giudice costituisce nullità riconducibile all'art. 178 c.p.p. e può essere dedotta in cassazione.
  • Quando la memoria difensiva fa riferimento a documenti (es. perizia), occorre verificare che gli allegati siano effettivamente inseriti e disponibili agli atti; l'assenza degli allegati può indebolire la rilevanza della deduzione.
  • La presenza di misure cautelari (es. arresti domiciliari) non determina di per sé l'obbligo di traduzione o videoconferenza: è necessario che la difesa formuli e documenti tempestivamente la richiesta di partecipazione con modalità alternative.
  • Per tutelare il diritto di difesa in fase emergenziale è buona prassi inviare PEC con ricevute, conservare copia degli allegati inviati e, in caso di mancata considerazione degli atti da parte del giudice, impugnare prontamente (anche in cassazione) la nullità procedurale.

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