Sentenza del 22/02/2016 n. 1021 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - P.V.C. - NOTIFICA - TERMINE A QUO - DEROGA - CASI DI PARTICOLARE E MOTIVATA URGENZA - CONTENUTO - PROVA - COMPETE ALL'AGENZIA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, secondo cui, dopo il rilascio del processo verbale di constatazione (P.V.C.), il contribuente deve normalmente disporre di almeno sessanta giorni per presentare osservazioni e richieste prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. Tale termine può essere derogato soltanto in presenza di casi concreti, particolari e motivati di urgenza. L'Agenzia deve provare le ragioni specifiche che rendono indispensabile anticipare l'accertamento; il semplice riferimento all'elevato ammontare dei tributi non è sufficiente se non è collegato a un concreto pericolo di perdita o riscossione del credito erariale.
La decisione
La notifica dell'avviso prima del decorso dei sessanta giorni è ritenuta legittima solo se l'Amministrazione dimostra una particolare e motivata urgenza, adeguatamente esplicitata nell'atto o comunque provata. In assenza di tale dimostrazione, e quando l'urgenza sia giustificata soltanto dall'ammontare del tributo senza indicare un concreto rischio per la riscossione, l'avviso è viziato e può essere annullato per violazione del termine dilatorio previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente [...] può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
Il termine di sessanta giorni costituisce la regola a tutela del contraddittorio procedimentale e può essere derogato soltanto in presenza di casi di particolare e motivata urgenza, la cui esistenza deve essere dimostrata dall'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento emesso prima dei sessanta giorni dal rilascio del P.V.C. non è automaticamente valido: l'Amministrazione deve indicare e provare ragioni specifiche, concrete e attuali di particolare urgenza.
- L'entità elevata del tributo, considerata da sola, non giustifica la deroga al termine dilatorio; occorre un collegamento con un concreto pericolo di sottrazione, dispersione o perdita del credito erariale.
- La motivazione dell'urgenza deve essere riferita alla situazione specifica del contribuente e non può consistere in formule generiche o in un richiamo astratto alla necessità di incassare le imposte.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare la data di consegna del P.V.C., la data di notifica dell'avviso e la presenza di una motivazione puntuale sull'urgenza; se tale motivazione manca o è inadeguata, può essere contestata la validità dell'accertamento.
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