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Sentenza

Sentenza del 22/02/2016 n. 1021 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - P.V.C. - NOTIFICA - TERMINE A QUO - DEROGA - CASI DI PARTICOLARE E MOTIVATA URGENZA - CONTENUTO - PROVA - COMPETE ALL'AGENZIA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, secondo cui, dopo il rilascio del processo verbale di constatazione (P.V.C.), il contribuente deve normalmente disporre di almeno sessanta giorni per presentare osservazioni e richieste prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. Tale termine può essere derogato soltanto in presenza di casi concreti, particolari e motivati di urgenza. L'Agenzia deve provare le ragioni specifiche che rendono indispensabile anticipare l'accertamento; il semplice riferimento all'elevato ammontare dei tributi non è sufficiente se non è collegato a un concreto pericolo di perdita o riscossione del credito erariale.

La decisione

La notifica dell'avviso prima del decorso dei sessanta giorni è ritenuta legittima solo se l'Amministrazione dimostra una particolare e motivata urgenza, adeguatamente esplicitata nell'atto o comunque provata. In assenza di tale dimostrazione, e quando l'urgenza sia giustificata soltanto dall'ammontare del tributo senza indicare un concreto rischio per la riscossione, l'avviso è viziato e può essere annullato per violazione del termine dilatorio previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il contribuente [...] può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

    Il termine di sessanta giorni costituisce la regola a tutela del contraddittorio procedimentale e può essere derogato soltanto in presenza di casi di particolare e motivata urgenza, la cui esistenza deve essere dimostrata dall'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento emesso prima dei sessanta giorni dal rilascio del P.V.C. non è automaticamente valido: l'Amministrazione deve indicare e provare ragioni specifiche, concrete e attuali di particolare urgenza.
  • L'entità elevata del tributo, considerata da sola, non giustifica la deroga al termine dilatorio; occorre un collegamento con un concreto pericolo di sottrazione, dispersione o perdita del credito erariale.
  • La motivazione dell'urgenza deve essere riferita alla situazione specifica del contribuente e non può consistere in formule generiche o in un richiamo astratto alla necessità di incassare le imposte.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare la data di consegna del P.V.C., la data di notifica dell'avviso e la presenza di una motivazione puntuale sull'urgenza; se tale motivazione manca o è inadeguata, può essere contestata la validità dell'accertamento.

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