Cassazione Civile, Ordinanza n. 10487/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso IRPEF relativo all'anno 2010. La contribuente aveva ottenuto dal giudice del lavoro la condanna di una pubblica amministrazione al risarcimento del danno per la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati per esigenze lavorative non transitorie. La somma liquidata era stata assoggettata a ritenuta IRPEF dal datore pubblico, quale sostituto d'imposta, con conseguente percezione di un importo inferiore a quello riconosciuto in sentenza. Presentata istanza di rimborso, l'Agenzia aveva opposto diniego; tale diniego era stato confermato nei due gradi di merito. In cassazione, con un unico motivo, la contribuente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che erano state indebitamente tassate non solo le somme a titolo di differenze retributive, ma anche quelle corrisposte in sostituzione della mancata conversione del rapporto a tempo indeterminato, aventi funzione meramente riparatoria del disagio da precarietà lavorativa e non natura reddituale. Nel corso del giudizio di legittimità, però, l'Agenzia delle Entrate ha adottato un provvedimento di autotutela con annullamento del diniego e riconoscimento del rimborso; la contribuente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela del diniego di rimborso intervenuto nel corso del giudizio e della richiesta di cessazione della materia del contendere. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che il sopravvenuto venir meno della pretesa tributaria renda priva di utilità la prosecuzione del processo. Quanto alle spese, ha compensato quelle dei gradi di merito in ragione dell'epoca di formazione dell'orientamento giurisprudenziale favorevole al contribuente, mentre ha posto a carico dell'Agenzia le spese del giudizio di legittimità per soccombenza virtuale. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità di amministrazione pubblica dell'Agenzia rappresentata dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
la ricorrente lo invocava per escludere la tassazione delle somme risarcitorie; la Corte però non si pronuncia nel merito della questione fiscale, perché il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la cessazione della materia del contendere, conseguente all'annullamento dell'atto o al venir meno della pretesa, determina l'estinzione del giudizio e viene dichiarata in cassazione con cassazione senza rinvio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Cass. Sez. U. 04/01/1993, n. 8
nel processo tributario non sono ammesse pronunce di mero accertamento negativo; l'atto concreto e giuridicamente efficace è veicolo necessario della pretesa tributaria, sicché il venir meno dell'atto comporta cessazione della materia del contendere
Cass. 18/04/2017, n. 9753
il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato impone la cassazione senza rinvio per cessazione della materia del contendere
Cass. 23/09/2011, n. 19533
la cessazione della materia del contendere, per venire meno delle ragioni di contrasto, comporta la rimozione delle sentenze non più attuali
Cass. 04/04/2018, n. 8346
la compensazione delle spese non può trasformarsi in una soccombenza di fatto della parte vittoriosa quando il loro importo sia vicino al valore del pregiudizio evitato
Massime di principio
- Nel processo tributario, il sopravvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato, o comunque il venir meno della pretesa fiscale, determina la cessazione della materia del contendere e impone la cassazione senza rinvio della sentenza di merito.
- Quando la pretesa fiscale viene meno nelle more del giudizio, non residua un interesse utile alla prosecuzione del processo, poiché il giudizio tributario è strutturato come impugnazione di un atto concreto e non consente pronunce di mero accertamento astratto.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere in cassazione opera, nel processo tributario, come causa estintiva che travolge le sentenze di merito divenute non più attuali.
- La regolazione delle spese può essere compensata nei gradi di merito in presenza di un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto o consolidatosi solo successivamente, mentre in cassazione opera la soccombenza virtuale a carico della parte che avrebbe perso se il merito fosse stato deciso.
- L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 non si applica nei confronti di amministrazioni pubbliche che beneficiano della prenotazione a debito del contributo unificato.
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