Cassazione Penale, Sentenza n. 31814/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (decorso del termine di 48 ore) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha inoltre dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 13/1/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione presso la stazione dei Carabinieri. Le restanti censure sono state assorbite.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità e vizio del provvedimento di convalida: il ricorrente deduce che la convalida dell'atto del Questore è intervenuta prima del decorso del termine di quarantotto ore dalla notifica (violazione dell'art. 6, comma 3, L. 13/12/1989, n. 401 e del principio del contraddittorio cartolare), con conseguente lesione del diritto di difesa. Si censura inoltre che il G.i.p. non avrebbe valutato la memoria inviata via PEC il 3/2/2024 alle 11:01 e che la motivazione è carente in ordine all'obbligo di presentazione presso i Carabinieri anche in occasione delle partite in trasferta del Padova Calcio.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, commi 2‑bis e 3
"facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento"
La Corte interpreta la norma in senso consistente con il diritto di difesa: la convalida del provvedimento questorile non può intervenire prima che siano decorse 48 ore dalla notifica, termine dilatorio necessario per consentire all'interessato di produrre memorie o deduzioni al G.i.p.
Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
La violazione del termine dilatorio delle 48 ore configura una nullità di ordine generale secondo questa disposizione, idonea a determinare l'annullamento del provvedimento di convalida.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di provvedimenti amministrativi che limitano diritti (es. DASPO o obblighi di presentazione) non può essere adottata prima che siano trascorse 48 ore dalla notifica dell'atto: tale termine serve a garantire l'effettività del contraddittorio cartolare.
- La mancata osservanza del termine delle 48 ore determina nullità di rilevanza generale che può portare all'annullamento senza rinvio dell'atto impugnato e, almeno, all'inefficacia degli obblighi sanzionatori connessi.
- In situazioni analoghe è essenziale documentare immediatamente la ricezione della notifica e inviare memorie/deduzioni (anche via PEC) con timestamp chiaro; se la convalida avviene prima dello spirare delle 48 ore, il ricorso per nullità ha ottime probabilità di successo.
- Se si censura anche la carenza di motivazione su singoli obblighi (es. obbligo di presentazione in trasferte), tale questione può essere sollevata ma rischia di essere assorbita se il vizio procedurale principale (violazione delle 48 ore) ottiene accoglimento.
- Per la difesa: conservare tutte le ricevute di notifica e invii PEC, richiedere al G.i.p. il rispetto del termine dilatorio e, se necessario, proporre ricorso per cassazione per nullità ex art. 178 cpp qualora la convalida sia intervenuta prematuramente.
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