Cassazione Penale, Sentenza n. 11623/2025 del 24/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha proposto ricorso sotto due profili: 1) violazione del principio del contraddittorio per la decisione della Corte d'Appello di Ancona che, in sede predibattimentale, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione senza instaurare il contraddittorio tra parti, impedendo così all'imputato di rinunciare alla prescrizione e alla pubblica accusa di interloquire sul diverso calcolo del termine di prescrizione; 2) errata determinazione del termine di prescrizione, in quanto il fatto è stato commesso il 31/01/2019 e quindi rientra nel periodo 3/8/2017–31/12/2019: secondo la giurisprudenza della Cassazione si applica la disciplina della legge 23/6/2017 n.103 (c.d. riforma Orlando) con conseguente aggiunta del periodo previsto (anno e sei mesi), sicché la prescrizione maturerebbe il 4/3/2026 e non il termine indicato dalla Corte d'Appello.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato su entrambi i profili. Ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n.111/2022 e la successiva giurisprudenza della Cassazione, affermando che la dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione in sede predibattimentale senza contraddittorio è viziata e rende ammissibile il ricorso in Cassazione anche da parte del Procuratore Generale. Ha altresì confermato l'applicabilità della disciplina della Riforma Orlando ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, con la conseguente estensione del termine di prescrizione fino al 4/3/2026. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Ancona per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Legge 23 giugno 2017 n.103 (Riforma Orlando)
Si applica ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; la disciplina sulla sospensione del corso della prescrizione prevista dalla riforma opera nel calcolo del termine prescrizionale, con conseguente proroga (qui determinante l'aggiunta di un anno e sei mesi).
Art. 568 cod. proc. pen.
L'interpretazione che escludeva il ricorso in Cassazione avverso sentenze predibattimentali di proscioglimento per prescrizione è stata censurata dalla Corte Costituzionale (sent. n.111/2022); non può impedire l'interesse del Procuratore Generale o dell'imputato a proporre ricorso per violazione del contraddittorio.
Art. 178 comma 1 lett. b) e c. e art. 179 comma 1 cod. proc. pen. (nullità)
La sentenza predibattimentale che dichiara la prescrizione senza garantire il contraddittorio può configurare nullità assoluta; il rispetto del contraddittorio prevale sull'operatività della causa estintiva della prescrizione.
Art. 111 Cost.
Garantisce il diritto al giusto processo e al contraddittorio; la sua applicazione impone che la dichiarazione di estinzione per prescrizione in appello avvenga con partecipazione delle parti.
Art. 159 cod. pen. e Art. 161-bis cod. pen.
Disciplina la sospensione del corso della prescrizione; il confronto tra testi normativi deve considerare le modifiche introdotte dalla Riforma Orlando e da successive norme (es. art.161-bis), incidendo sul calcolo finale della prescrizione.
Legge 27 novembre 2021 n.134
Ha introdotto modifiche (fra cui disposizioni rilevanti per il confronto di norme penali) che non escludono l'applicazione della sospensione prevista dalla Riforma Orlando ai fatti commessi nel periodo 2017–2019; la giurisprudenza di legittimità e le SS.UU. hanno orientato verso l'applicabilità della disciplina precedente compatibilmente con i principi di favore.
Art. 2 cod. pen. (criterio della legge più favorevole)
Occorre applicare la disciplina più favorevole all'imputato nel confronto tra norme; nel calcolo della prescrizione si confrontano i termini e le sospensioni previsti dalle diverse riforme per individuare la normativa di favore.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello che dichiara la prescrizione intervenuta in fase predibattimentale deve essere pronunciata nel contraddittorio; in assenza di contraddittorio la decisione è impugnabile in Cassazione anche dal Procuratore della Repubblica o Procuratore Generale.
- Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 va applicata la disciplina della Riforma Orlando (legge 23/6/2017 n.103) nel calcolo delle sospensioni della prescrizione, con possibile allungamento del termine (nella fattispecie aggiunta di anno e sei mesi).
- Il Pubblico Ministero ha interesse a proporre ricorso in Cassazione contro decisioni predibattimentali che dichiarino la prescrizione senza contraddittorio, alla luce della declaratoria di incostituzionalità che ha reso tale rimedio ammissibile.
- Errori nel calcolo della prescrizione o omissioni procedurali rilevanti (come l'assenza di contraddittorio) possono portare all'annullamento della sentenza impugnata e alla trasmissione degli atti per un nuovo giudizio da parte della corte territoriale.
- In situazioni analoghe è necessario verificare attentamente le norme di sospensione e le modifiche normative intervenute successivamente (anche quelle del 2021) e applicare, in caso di concorrenza, la disciplina più favorevole all'imputato secondo l'art.2 cod. pen.
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