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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/125

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/125 della Commissione del 28 gennaio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Huile de noix du Périgord» (DOP)

Normativa europea32021R0125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/125 registra la denominazione "Huile de noix du Périgord" come DOP nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La Commissione adotta la registrazione dopo la pubblicazione della domanda presentata dalla Francia e in assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo è essenziale e si limita a disporre la registrazione e l’entrata in vigore del regolamento.

Registrazione della denominazione di origine protetta "Huile de noix du Périgord" nel registro UE delle DOP e IGP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione "Huile de noix du Périgord" e riguarda la sua iscrizione come denominazione di origine protetta (DOP) ai fini del regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione europea. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda il prodotto rientrante nella classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non disciplina altri prodotti o operatori oltre a quelli interessati dalla registrazione della denominazione.

Registrazione della DOP "Huile de noix du Périgord"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/125 della Commissione completa la procedura di registrazione della denominazione "Huile de noix du Périgord" come denominazione di origine protetta (DOP). L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Francia, senza che siano state sollevate opposizioni nei termini previsti.

Base giuridica e presupposti della decisione

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento e che, poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, il nome deve essere registrato.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che il nome "Huile de noix du Périgord" è registrato come DOP. La denominazione è associata alla classe 1.5 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa a "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)". Il regolamento non contiene ulteriori prescrizioni sostanziali, limitandosi all’iscrizione nel registro UE.

Ambito di efficacia del regolamento

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’intero territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L'articolo 1 dispone che il nome "Huile de noix du Périgord" è registrato come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto classificato nella classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La Commissione richiama la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dalla Francia ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento, la registrazione può essere effettuata.

Entrata in vigore e efficacia generale

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti alimentariregimi di qualitàindicazioni geografiche

Testo integrale

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