Cassazione Civile, Ordinanza n. 31976/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dal rigetto, da parte dell'Amministrazione, di un'istanza di rimborso proposta da una società ai sensi dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002, relativa a imposte versate per gli anni 1991-1992 in relazione al sisma del 1990 che colpì alcune province siciliane. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, dichiarando illegittimo il silenzio-rifiuto; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione della disciplina interna e unionale sugli aiuti di Stato, sostenendo che la CTR avesse erroneamente affermato la compatibilità della disciplina del rimborso con il diritto UE; 2) violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR aveva ritenuto nuove e quindi inammissibili le eccezioni dell'Ufficio sollevate in memoria d'appello, mentre si trattava di questioni rilevabili d'ufficio, in particolare: non rimborsabilità dell'IVA, necessità della prova del rispetto del regime de minimis per le imposte dirette, e applicazione delle modalità previste da un provvedimento direttoriale del 2017.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la disciplina di cui all'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 non è operante in materia di IVA, perché incompatibile con il diritto unionale come già chiarito dalla giurisprudenza UE e di legittimità. Quanto alle imposte dirette, ha rilevato che il giudice di rinvio dovrà verificare se il beneficio individuale rientri nel regime de minimis oppure, in mancanza, se ricorrano le condizioni di compatibilità degli aiuti di Stato per danni da calamità naturale, inclusa la prova di un nesso diretto tra danno subito e aiuto concesso e l'assenza di sovracompensazione. Ha inoltre precisato che la prova dei presupposti del beneficio grava sul contribuente e che tali questioni sono rilevabili d'ufficio, sicché la CTR aveva errato nel considerarli motivi nuovi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
riduzione del 90% dell'imposta dovuta e rimborso del 90% di quanto versato
La disposizione non è operante in materia di IVA; per le imposte dirette può operare solo nei limiti di compatibilità con il diritto UE sugli aiuti di Stato, da verificare in concreto.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
Richiamato come norma coinvolta nella disciplina dei rimborsi connessi alle agevolazioni per il sisma e alla compatibilità unionale.
art. 112 c.p.c.
Le questioni attinenti alla compatibilità unionale e ai presupposti del beneficio erano rilevabili d'ufficio; la CTR ha errato nel non esaminarle qualificandole come nuove.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Nel giudizio tributario non possono essere introdotte nuove eccezioni in appello, ma restano rilevabili d'ufficio le questioni di diritto unionale e di compatibilità della norma interna.
artt. 107 e 108 TFUE
La disciplina agevolativa è stata scrutinata come possibile aiuto di Stato; la compatibilità va verificata alla luce delle decisioni della Commissione e dei limiti de minimis.
art. 107, § 2, lett. b), TFUE
Sono compatibili gli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali, purché vi sia un nesso diretto e non vi sia sovracompensazione.
art. 53 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso sull'incompatibilità della disciplina agevolativa con il sistema tributario e unionale.
art. 14 preleggi
Richiamato nel motivo di ricorso per la pretesa erronea applicazione della norma agevolativa oltre i suoi limiti.
artt. 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE
Interpretati dalla Corte di giustizia nel senso che ostano a una riduzione/rimborso dell'IVA come previsto dalla norma interna, perché lesivo del principio di neutralità fiscale e della riscossione integrale dell'imposta.
Regolamento (CE) n. 1407/2013
Richiamato come fonte del regime de minimis; il beneficio è ammissibile solo se l'aiuto individuale rientra nelle condizioni previste.
Regolamento (CE) n. 717/2014
Richiamato come fonte del regime de minimis applicabile ad alcune categorie di aiuti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base del primo motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e unionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Base del secondo motivo di ricorso, per vizio processuale relativo all'omessa decisione su eccezioni dedotte.
Massime di principio
- Una disciplina nazionale che riconosca riduzioni o rimborsi tributari a favore di imprese colpite da calamità naturale deve essere verificata alla luce della disciplina UE sugli aiuti di Stato: se si tratta di aiuti individuali, occorre accertare la compatibilità con il regime de minimis o con un'altra causa di compatibilità prevista dal diritto dell'Unione.
- Il regime de minimis opera come eccezione alla disciplina generale sugli aiuti di Stato: se la soglia massima complessiva dell'aiuto nel triennio è superata, il beneficio non può essere riconosciuto nemmeno per la sola parte eccedente nel singolo procedimento.
- Per gli aiuti giustificati come compensazione di danni da calamità naturale, il giudice deve verificare un nesso chiaro e diretto tra il danno subito dalla singola impresa e l'aiuto concesso, nonché l'assenza di sovracompensazione rispetto al pregiudizio effettivo.
- La prova dei presupposti fattuali necessari per ottenere il beneficio fiscale grava sul contribuente che lo invoca; in particolare, quando il beneficio richiede la dimostrazione della compatibilità UE o dei requisiti de minimis, tale dimostrazione deve essere fornita dalla parte interessata.
- Le questioni relative alla compatibilità della norma interna con il diritto dell'Unione e all'applicazione di uno ius superveniens di matrice unionale sono rilevabili d'ufficio, anche in cassazione; il giudice di merito non può escluderle come eccezioni nuove se attengono a profili giuridici indisponibili.
- In materia IVA, una norma interna che preveda una riduzione/rimborso incompatibile con il principio di neutralità fiscale e con la riscossione integrale dell'imposta non può trovare applicazione e va disapplicata dal giudice nazionale.
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