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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20528/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per annullamento della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25/05/2023, basato su un unico motivo articolato: vizio di contraddittoria e omessa motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo generico) dei reati contestati di bancarotta fraudolenta patrimoniale in capo all'imputata amministratrice di diritto. La difesa sosteneva che la Corte del rinvio non avesse indicato il contenuto delle prove a fondamento della ritenuta attività gestoria e consapevolezza dell'imputata, avesse valorizzato dati probatori parziali (es. predisposizione di cibi pronti) e avesse trascurato o travisato le dichiarazioni dei testi Bruno Fiore e Bernardo Montella, che secondo la difesa dimostravano che l'imputata svolgeva mansioni da dipendente e non funzioni gestorie che attengono all'amministrazione

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, abbia colmato la lacuna motivazionale indicata nella sentenza rescindente, specificando il contenuto probatorio da cui emerge la piena consapevolezza dell'imputata: le dichiarazioni rese dalla stessa Annunziata Montella e da Bernardo Montella al curatore (con particolare riferimento alla firma apposta sugli assegni per i fornitori) e la testimonianza del dipendente Bruno Fiore, che descriveva la costante presenza dell'imputata e i compiti da lei svolti nella produzione e vendita dei piatti pronti. La Corte ha quindi ritenuto congrua e logica la motivazione che ha ricondotto tali elementi a un'effettiva partecipazione gestionale dell'imputata e alla sua consapevolezza della distrazione dei beni effettuata dall'amministratore di fatto. È stata confermata la riforma sul piano sanzionatorio operata dalla Corte d'appello (pena rideterminata a due anni di reclusione, riduzione delle pene accessorie e concessione della sospensione condizionale), e il ricorso è stato dichiarato infondato; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2314 cod. civ.

    Richiamata per evidenziare la qualifica societaria (socia accomandataria) e la compatibilità delle attività gestorie svolte dall'imputata con la sua posizione statutaria nella SAS

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Principio limitativo del sindacato di cassazione: la Corte verifica la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito e l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, non potendo sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli accertamenti fattuali

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna della parte soccombente alle spese processuali in cassazione

  • Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020 (Loda)

    Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020

    Giurisprudenza secondo cui, nei reati fallimentari, la generica consapevolezza da parte dell'amministratore formale delle attività illecite poste in essere dall'amministratore di fatto può integrare il dolo, purché detta consapevolezza emerga dai dati probatori e sia adeguatamente motivata

  • Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018 (C.)

    Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018

    Principio che, con riferimento alla bancarotta per distrazione, non è possibile attribuire automaticamente la responsabilità all'amministratore apparente: la consapevolezza dei disegni criminosi dell'amministratore di fatto deve risultare da specifici elementi probatori

  • Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023 (Chen)

    Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023

    Conferma dei limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e sulla scelta tra versioni contrastanti operata dal giudice di merito

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla una sentenza per carenza motivazionale su un profilo (es. dolo), il giudice di rinvio deve indicare con precisione il contenuto probatorio che giustifica la ricostruzione fattuale richiesta dalla Cassazione
  • Per attribuire il dolo nella bancarotta per distrazione a un amministratore 'formale' non basta il solo titolo o la presenza nell'azienda: occorrono elementi che dimostrino un effettivo esercizio di funzioni gestorie o la consapevolezza delle operazioni distrattive (es. firma di assegni, gestione delle risorse, uso dei beni aziendali)
  • La valutazione della attendibilità e della rilevanza delle testimonianze è compito del giudice di merito; la Cassazione può sindacare solo la congruità, la logicità e la completezza della motivazione che espone tali valutazioni
  • La difesa che invoca la qualifica di "amministratore apparente" deve dimostrare l'assenza di atti gestori e la natura meramente formale della carica; la semplice condizione personale dell'amministratore di fatto (es. protesti) non basta a qualificare automaticamente come amministratore fittizio l'amministratore di diritto
  • In casi analoghi, per la parte resistente è efficace documentare e motivare specifici atti gestori posti in essere dall'imputato (es. sottoscrizione di pagamenti, presenza costante nell'esercizio, uso dei beni aziendali) per dimostrare conoscenza e partecipazione alla gestione

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