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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14954/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.1989/2021 del 14/7/2021 che ha condannato Marco Valenti per plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. L'impugnazione in Cassazione è stata dichiarata inammissibile dall'ordinanza del 14/6/2022 per difetto della firma digitale del difensore (avv. Vittorio Landolfi) nella PEC di trasmissione. Il difensore ha dedotto che il mancato apposizione della firma fosse dovuto a un malfunzionamento della connessione Internet (forse per maltempo) e ha chiesto la rimessione in termini ex art.175 c.p.p.; ha altresì eccepito la nullità della notificazione della sentenza d'appello al difensore domiciliatario (avv. Iginia Patti) deducendo di aver precedentemente rassegnato la rinuncia al mandato via raccomandata. In merito al merito sostanziale, il ricorrente contestava la sussistenza della propria qualità di dominus/amministratore di fatto della società fallita e la carenza probatoria ai fini dell'art.216, comma 1, n.2, legge fallimentare.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia l'istanza di rimessione in termini. Motivi: il ricorso per cassazione è stato depositato oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e, inoltre, la presentazione via PEC risultava priva della sottoscrizione digitale, vizio che rende inammissibile l'impugnazione ai sensi dell'art.24, comma 6-sexies, dl. n.137/2020 conv. in l. n.176/2020. L'istanza ex art.175 c.p.p. è stata ritenuta generica, priva di documentazione probatoria del malfunzionamento informatico e tardiva (proposta il 21/7/2022 oltre i 10 giorni previsti). Per tali ragioni il Collegio non ha esaminato il merito delle censure sulla responsabilità per bancarotta documentale. Conseguenze: dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e dell'istanza; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 6-sexies, dl. n.137/2020 convertito in l. n.176/2020

    L'impugnazione trasmessa via PEC priva di sottoscrizione digitale è inammissibile; la sottoscrizione digitale è requisito essenziale per la validità dell'invio telematico degli atti impugnatori.

  • art. 585, comma 1 e comma 2, lett. a), c.p.p.

    Termini per proporre ricorso per cassazione: il deposito oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione; la tardività è rilevante e impedisce l'esame del merito.

  • art. 175 c.p.p.

    La richiesta di rimessione in termini deve essere proposta entro 10 giorni dalla cessazione della causa di forza maggiore o caso fortuito e deve essere adeguatamente documentata; un'istanza generica e tardiva è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; in presenza di profili di colpa può altresì disporre il versamento di una somma alla cassa delle ammende.

  • art. 216, comma 1, n.2, legge fallimentare

    Norma relativa alla bancarotta fraudolenta documentale; qui richiamata rispetto alla censura di carenza di elementi probatori sulla qualifica di amministratore di fatto del ricorrente (questione però non esaminata per l'inammissibilità procedurale).

  • Corte di Cassazione, Sez. 6, n.8604 del 22/2/2022 (Porcello, Rv. 282940)

    Giurisprudenza consultata per l'affermazione che la mancanza della sottoscrizione digitale in invii via PEC rende l'impugnazione inammissibile.

  • Corte Cost. n.186 del 2000

    Richiamata in ordine alla possibilità di intendere profili di colpa correlati alla causa di inammissibilità, giustificando misure sanzionatorie economiche (cassa delle ammende).

Massime di principio

  • Le impugnazioni inviate via PEC devono contenere la sottoscrizione digitale del difensore: l'assenza della firma digitale è un vizio formale che, ai sensi della normativa vigente, determina l'inammissibilità dell'atto.
  • I termini per impugnare (15 giorni per il ricorso per cassazione dalla comunicazione del provvedimento) sono perentori: il deposito oltre il termine comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito.
  • La richiesta di restituzione in termini ex art.175 c.p.p. deve essere proposta tempestivamente (entro 10 giorni dalla cessazione dell'evento impeditivo) e corredata da documentazione probatoria concreta (log dei provider, attestazioni tecniche, ricevute di invio, ecc.); mere allegazioni generiche sul malfunzionamento non sono sufficienti.
  • Quando si contesta la validità di una notificazione effettuata al difensore domiciliatario, è necessario produrre prove precise (ad es. ricevuta di raccomandata, prova di avvenuta comunicazione al Giudice della rinuncia al mandato) poiché eccezioni vaghe risultano inefficaci.
  • Per evitare rischi, il difensore dovrebbe sempre apporre la firma digitale prima dell'invio e verificare la ricevuta di accettazione PEC; conservare e allegare ogni evidenza tecnica che possa giustificare eventuali anomalie di trasmissione.
  • L'inammissibilità procedurale può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente se sussistono profili di colpa; è importante agire con diligenza nelle impugnazioni per non incorrere in tali esiti.

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