Cassazione Penale, Sentenza n. 185/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna (reato ex art. 4 L. n.110/1975 del 19/12/2017) articolando due motivi: 1) omessa/mancata motivazione sulla utilizzabilità offensiva del coltello sequestrato (violazione art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.), deducendo che non è stato valutato in concreto se lo strumento fosse inequivocabilmente idoneo all'offesa alla persona; 2) errata applicazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p.: essendo trattasi di contravvenzione e svolto il rito abbreviato, la riduzione della pena doveva essere della metà (per effetto della modifica operata dall'art. 1, co. 44, L. n.103/2017) e non di un terzo come fatto dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il primo motivo (la sentenza di merito aveva motivato l'offensività del coltello definendola "significativa"; Cassazione non può riesaminare i fatti). Accoglie invece il secondo motivo per errata applicazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p., annulla senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena da quella-base (9 mesi e 1.500 euro) ridotta della metà: mesi 4 e giorni 15 di arresto ed euro 750 di ammenda. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Norme richiamate
art. 4 legge n.110/1975
Norma costituisce base della contestazione per il possesso di strumento da punta e taglio; la Corte di merito ha valutato concretamente l'idoneità offensiva dell'arma ai fini della responsabilità.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiama i motivi di cassazione per vizi della motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la decisione di merito aveva adeguatamente argomentato l'offensività dell'arma.
art. 442, comma 2, c.p.p.
Norma che disciplina la riduzione della pena nel rito abbreviato; la sua portata è stata applicata dalla Corte di cassazione nel senso che, per le contravvenzioni commesse dopo l'entrata in vigore della L. n.103/2017, la riduzione è della metà e non di un terzo.
art. 1, comma 44, L. n.103/2017
Modifica normativa che ha stabilito la riduzione della pena alla metà per le condanne per contravvenzione nel giudizio abbreviato; norma applicata dalla Corte per ricalcolare la pena.
art. 159 c.p.
Richiamato per il computo e la sospensione del termine di prescrizione in relazione alle modifiche normative susseguenti e al periodo di sospensione tra deposito della sentenza di primo e secondo grado.
art. 161 c.p.
Richiamato in relazione ai periodi di interruzione della prescrizione; la sentenza calcola la prescrizione complessiva tenendo conto delle interruzioni previste.
L. n.3/2019
Citata nella sentenza rispetto alle successive modifiche della disciplina della prescrizione; la Corte osserva che tale legge ha introdotto disposizioni diverse ma non applicabili al caso per tempo dei fatti e delle norme intertemporali.
L. n.134/2021
Riferita per chiarire che le modifiche da essa introdotte sulla prescrizione non si applicano ai reati commessi prima della sua entrata in vigore (01/01/2020) e quindi non incidono sul calcolo della prescrizione nel caso in esame.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non sostituisce la valutazione di merito: può censurare la motivazione solo se questa è carente o illogica, ma non può effettuare una nuova valutazione dei fatti (es. offensività di un'arma) che è rimessa al giudice di merito.
- Per le contravvenzioni giudicate con il rito abbreviato va applicata la riduzione di pena prevista dalla normativa vigente al momento del fatto; dopo la L. n.103/2017 la riduzione è della metà e non di un terzo.
- Se l'errore riguarda un'applicazione puramente normativa o una semplice operazione matematica (es. calcolo della riduzione della pena), la Corte di cassazione può correggere la pena e annullare senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
- Se il Ministero pubblico o una delle parti segnala l'errore in appello, la risposta dei giudici di merito è obbligatoria: il mancato esame di eccezioni rilevanti può costituire motivo accoglibile in cassazione.
- Nel calcolo della prescrizione occorre valutare attentamente le sospensioni e le abrogazioni/novellazioni normative: norme sopravvenute non sempre sono applicabili retroattivamente e possono alterare i termini di prescrizione.
- Quando la sola illegittimità concerne l'entità della pena, l'annullamento parziale senza rinvio e la redeterminazione diretta da parte della Cassazione sono possibili e opportune per evitare inutili rinvii.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 48/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 49/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 51/2024 del 03/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →