Sentenza n. 201/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione a – del provvedimento della Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino n. 3637 del 10.02.2025, notificato in data 12.02.2025, di comunicazione della insussistenza di interesse culturale particolarmente importante (art. 10 D.lgs. 42/2004) per avviare le procedure di dichiarazione di vincolo del complesso immobiliare denominato “Casa Rurale del Fico” o “Casa Romano Avezzano”, ad eccezione del “rilievo lapideo con epigrafe” collocato sulla Facciata Sud del Fabbricato 1 che è sottoposto “ope legis” alle disposizioni dell’art. 11 co. 1 lett. a) D.lgs. 42/2004; b – della relazione del MIC - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 954 del 14.01.2025, di Valutazione della Sussistenza dei Requisiti d’Interesse Culturale Particolarmente Importante, successivamente conosciuta; c - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Soprintendenza che ha comunicato l’insussistenza dell’interesse culturale particolarmente importante del complesso immobiliare, escludendone l’avvio della procedura di dichiarazione di vincolo, nonché la relazione istruttoria presupposta
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un complesso immobiliare rurale interessato dalla realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza ha ritenuto insussistenti i requisiti di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. 42/2004, lasciando sottoposto ope legis alla tutela soltanto un rilievo lapideo con epigrafe. È stata contestualmente impugnata la relazione istruttoria del Ministero della Cultura. Il principale motivo dedotto consiste nella violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prima dell’adozione del provvedimento negativo. Il ricorrente ha sostenuto che la valutazione dell’interesse storico-artistico presenta natura ampiamente tecnico-discrezionale e che, proprio per la limitata sindacabilità giurisdizionale di tale valutazione, il contraddittorio endoprocedimentale era essenziale per consentirgli di presentare osservazioni e documenti, compresa una perizia di parte. Il controinteressato ha eccepito anche il difetto di legittimazione, sostenendo che il ricorrente non avrebbe provato la proprietà dell’immobile; l’eccezione è stata contestata e il ricorrente ha depositato atti successori, visure ed estratti catastali.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione, rilevando che la proprietà del ricorrente risultava già dagli atti impugnati e, comunque, era stata comprovata mediante la documentazione catastale e successoria depositata in giudizio. Nel merito ha ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. La decisione negativa era stata adottata nell’ambito di un procedimento a istanza di parte caratterizzato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, senza previa comunicazione dei motivi ostativi. Il giudice ha affermato che, in tale ipotesi, l’omissione del preavviso di rigetto determina l’illegittimità dell’atto e non può essere neutralizzata mediante la dimostrazione giudiziale che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. L’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, infatti, non consente all’amministrazione di dimostrare l’irrilevanza della violazione quando il provvedimento discrezionale sia stato adottato in violazione dell’art. 10-bis. Non spetta al giudice valutare ex post la rilevanza delle osservazioni che il privato avrebbe potuto presentare, poiché tali contestazioni dovevano essere esaminate dall’amministrazione nel procedimento. Il ricorso è stato quindi accolto e il provvedimento impugnato annullato, con obbligo per l’amministrazione di riesercitare il potere previa instaurazione del contraddittorio e valutazione delle osservazioni del ricorrente. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione statale resistente e dei controinteressati costituiti, nella misura di euro 1.000,00 ciascuno oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, d.lgs. 42/2004
Individua i presupposti dell’interesse culturale particolarmente importante, la cui insussistenza ha costituito il contenuto sostanziale della valutazione della Soprintendenza.
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004
È stato applicato al rilievo lapideo con epigrafe, rimasto sottoposto ope legis alle disposizioni di tutela.
art. 13 d.lgs. 42/2004
Richiamato quale riferimento della procedura di dichiarazione dell’interesse culturale.
art. 14 d.lgs. 42/2004
Richiamato quale riferimento procedurale per l’eventuale dichiarazione di interesse culturale.
art. 10-bis l. 241/1990
Impone, nei procedimenti a istanza di parte, la comunicazione dei motivi ostativi prima dell’adozione del provvedimento negativo e consente al richiedente di presentare osservazioni entro dieci giorni; la violazione è decisiva nei procedimenti tecnico-discrezionali.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis
La regola dei vizi procedimentali non invalidanti non consente all’amministrazione di dimostrare in giudizio che il contenuto dell’atto discrezionale non avrebbe potuto essere diverso quando sia stato omesso il preavviso di rigetto.
art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 76/2020
Ha introdotto nell’art. 21-octies l. 241/1990 l’eccezione relativa ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis.
Massime di principio
- Nei procedimenti a istanza di parte caratterizzati da discrezionalità amministrativa o tecnico-discrezionalità, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prevista dall’art. 10-bis l. 241/1990, comporta l’illegittimità e l’annullamento del provvedimento negativo.
- La limitazione del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali rafforza, e non attenua, la funzione garantistica del contraddittorio endoprocedimentale: il privato deve poter anticipare nel procedimento le osservazioni e la documentazione rilevanti.
- Quando il provvedimento discrezionale è adottato in violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, l’amministrazione non può invocare l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 per dimostrare ex post che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione della rilevanza delle osservazioni che il privato avrebbe potuto presentare se il preavviso di rigetto fosse stato correttamente comunicato; l’amministrazione deve riesercitare il potere instaurando il contraddittorio e valutando le osservazioni dell’interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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