Sentenza del 23/09/2016 n. 18648 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale lamentando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione. In particolare, sosteneva che la CTR non avesse spiegato adeguatamente perché fosse stato determinato un maggior reddito applicando lo studio di settore relativo all'attività di avvocato, ritenuta prevalente, nonostante dall'applicazione congiunta degli studi di settore relativi alle due attività emergesse una situazione di congruità. Contestava inoltre la valutazione dell'accertamento emesso dall'Amministrazione dopo il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata quando era ancora vigente l'art. 366-bis c.p.c., il motivo avrebbe dovuto contenere uno specifico e autonomo momento di sintesi, indicante chiaramente il fatto controverso e le ragioni dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Tale requisito non era stato rispettato. Il ricorso era inoltre carente sotto il profilo dell'autosufficienza, poiché non riportava il contenuto degli atti rilevanti, in particolare le motivazioni dell'avviso di accertamento, impedendo alla Corte di verificare le censure. L'accertamento tributario è quindi rimasto fermo. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché l'Amministrazione intimata non si era costituita.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, secondo i presupposti applicabili ratione temporis.
Art. 366-bis c.p.c.
Nel caso previsto dall'art. 360, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.
Quando applicabile, imponeva che il ricorso contenesse un autonomo e sintetico momento di sintesi, immediatamente valutabile, relativo al fatto controverso e alle ragioni del vizio motivazionale. La sua omissione comportava l'inammissibilità del motivo.
Accertamento con adesione
Il mancato perfezionamento dell'accordo non impedisce di per sé all'Amministrazione finanziaria di emettere l'avviso di accertamento, ma le contestazioni contro tale atto devono essere formulate e documentate correttamente nel giudizio.
Studi di settore
La controversia riguardava la determinazione del maggior reddito mediante studi di settore applicati alle diverse attività esercitate dal contribuente; tuttavia la Corte non ha esaminato nel merito la correttezza dell'applicazione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per vizi formali.
Massime di principio
- Nei giudizi di cassazione soggetti all'art. 366-bis c.p.c., la denuncia di un vizio di motivazione deve contenere un autonomo e chiaro momento di sintesi; la mera esposizione delle critiche non è sufficiente.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si contestano il contenuto o la motivazione di un avviso di accertamento o di altri atti processuali, occorre riportarne le parti essenziali e indicarne specificamente la collocazione.
- La Corte di cassazione non può ricostruire autonomamente il contenuto degli atti di causa né accedere direttamente al fascicolo per colmare le lacune del ricorso.
- La mancata contestazione puntuale delle motivazioni dell'avviso di accertamento e dei criteri utilizzati dall'Amministrazione può impedire l'esame di merito della controversia.
- Quando sono esercitate più attività professionali, l'applicazione degli studi di settore e la valutazione della prevalenza di una attività devono essere contestate con riferimento concreto ai dati utilizzati dall'Amministrazione; una doglianza generica rischia di essere dichiarata inammissibile.
- Il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione non determina automaticamente l'illegittimità del successivo avviso di accertamento: l'atto deve essere impugnato evidenziando specifici errori di fatto o di diritto.
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