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Sentenza

Sentenza n. 7854/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento 1) del decreto della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e, in particolare, per quanto occorrer possa: - del D.M. 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del D.M. 6 ottobre 2022, di adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019; - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019; - dell’Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022;

Giustizia amministrativa202304029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla definizione della controversia. Non è stata quindi esaminata la legittimità del decreto regionale né degli atti presupposti e connessi. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità e delle circostanze della controversia.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e dei relativi importi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto della Regione Veneto che, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, individuava le aziende soggette al ripiano degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, determinando i relativi importi. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e l'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022. Successivamente alla comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza straordinaria, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Norma indicata quale base giuridica del ripiano degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e dell'individuazione delle aziende fornitrici soggette al ripiano.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia determina, quando il venir meno dell'interesse risulta dagli atti, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina i motivi di legittimità dedotti contro l'atto impugnato e gli atti presupposti o connessi.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la peculiarità e le circostanze della controversia la giustificano.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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