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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04996/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per il 2007 rideterminando sinteticamente il reddito complessivo del contribuente ai sensi dell'art. 38, comma 4 e ss., d.P.R. n. 600/1973, sulla base di indici di capacità contributiva e di spese per incrementi patrimoniali (tra cui autovetture, motociclo, immobili e altre spese). Il contribuente aveva impugnato l'atto senza esito in primo grado; in appello la decisione favorevole all'Ufficio era stata riformata sul punto della rilevanza di spese per incrementi patrimoniali sostenute nel 2009 per un accertamento relativo al 2007. L'Agenzia ha quindi ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 22, comma 1, D.L. n. 78/2010, sostenendo che la CTR aveva errato nell'escludere la rilevanza, per il 2007, di spese per incrementi patrimoniali sostenute anche nell'anno 2009.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per l'anno d'imposta 2007, si applica la disciplina dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2010, poiché la novella ha effetto solo per gli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi per periodi d'imposta successivi al 2009. Ne consegue che la spesa per incrementi patrimoniali può rilevare, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche negli anni compresi nel quinquennio anteriore e non solo nell'anno di effettivo sostenimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    disciplina l'accertamento sintetico del reddito fondato su elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva

  • art. 38, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    per le spese per incrementi patrimoniali prevede, nel testo applicabile ratione temporis, l'imputazione del maggior reddito in quote costanti all'anno di sostenimento e ai cinque precedenti

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, in relazione alla dimostrazione contraria del contribuente

  • art. 22, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78

    la modifica all'art. 38 ha effetto solo per gli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, dunque per periodi d'imposta successivi al 2009

  • L. 30 luglio 2010, n. 122

    citata quale legge di conversione del D.L. n. 78/2010

  • art. 5 d.m. 24 dicembre 2012

    conferma l'applicabilità delle nuove disposizioni ai redditi e maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    testo normativo dell'accertamento sintetico richiamato nel suo complesso

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, le spese per incrementi patrimoniali sono presuntivamente imputabili, nel regime previgente, all'anno di sostenimento e ai cinque anni precedenti in quote costanti.
  • Per gli accertamenti relativi all'anno d'imposta 2007 continua ad applicarsi la disciplina anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2010, poiché la novella opera solo per i periodi d'imposta successivi al 2009.
  • La previsione sulle spese per incrementi patrimoniali configura una presunzione iuris tantum: il contribuente può vincerla dimostrando che le risorse impiegate provenivano da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, con prova dell'entità e della durata del possesso di tali redditi.
  • La prova contraria resa dal contribuente in relazione a uno degli anni coperti dalla presunzione incide solo su quell'annualità, senza precludere la rilevanza della medesima spesa per gli altri anni compresi nel quinquennio di imputazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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