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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25585/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società creditrice aveva convenuto in giudizio il socio accomandatario di una società debitrice e la sua coniuge per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale su beni immobili. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo provati i presupposti dell'azione revocatoria, sufficiente l'esistenza di una ragione di credito anche non ancora concretamente esigibile e decorrente il termine di prescrizione dalla trascrizione dell'atto. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, rispettivamente: omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che al momento della costituzione del fondo la società del resistente era in realtà debitrice del ricorrente e che quindi mancava la dolosa preordinazione; e violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2901 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto integrati i presupposti della revocatoria senza adeguata prova e senza valutare la capienza del patrimonio della società garante. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti in realtà a contestare la valutazione di merito delle risultanze istruttorie, senza indicare specifici fatti storici decisivi omessi né chiarire in concreto la violazione delle norme invocate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva accolto l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dalla società creditrice contro l'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controricorrente e alla somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, nonché all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria richiede la prova dei suoi presupposti; la Corte d'appello aveva ritenuto sufficiente la sussistenza di una ragione di credito e la Cassazione ha considerato non censurato in modo ammissibile tale accertamento di merito.

  • art. 2903 c.c.

    Il termine di prescrizione dell'azione revocatoria decorre dalla trascrizione dell'atto e non dalla sua stipulazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura che formalmente invochi l'art. 115 c.p.c. è inammissibile se in realtà mira solo a una diversa lettura delle prove e non indica una concreta violazione del principio di disponibilità della prova.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova non è ammissibile se si risolve nella contestazione dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non indica uno o più fatti storici decisivi omessi, ma censura soltanto la valutazione complessiva degli elementi istruttori.

  • art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge deve essere specificamente argomentata; non basta richiamare formalmente la norma se si chiede in realtà una rivalutazione del merito.

  • art. 96, 3° co., c.p.c.

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità processuale aggravata nei confronti della controparte.

  • art. 96, 4° co., c.p.c.

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Il ricorrente aveva chiesto la decisione della causa a seguito della proposta di definizione accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua specifici fatti storici, principali o secondari, decisivi e realmente non esaminati dal giudice di merito.
  • La denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, si contesti in realtà l'apprezzamento delle prove e si invochi una diversa ricostruzione del fatto.
  • Nell'azione revocatoria il credito può rilevare anche se non ancora concretamente esigibile, purché il giudice accerti l'esistenza della ragione di credito e degli ulteriori presupposti dell'azione.
  • La prescrizione dell'azione revocatoria decorre dalla trascrizione dell'atto dispositivo, non dalla sua semplice stipulazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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