Sentenza n. 150/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 31.10.2024, n. 1058, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 31 ottobre 2024, n. 1058, relativa all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova, che aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, e aveva condannato il Ministero al rilascio della carta e all’accredito delle somme dovute, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Gli importi riconosciuti erano pari a 500 euro per una ricorrente, 1.500 euro per una seconda e 1.500 euro per la terza, in relazione agli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Dopo la notificazione della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione il 4 novembre 2024, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero desse esecuzione al giudicato. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato l’inadempimento né provato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni rendeva procedibile l’azione esecutiva. Poiché il Ministero, pur costituito, non aveva contestato la pretesa né fornito la prova dell’adempimento, gravante su di esso ai sensi dell’art. 2697 c.c., il giudice ha ordinato all’Amministrazione di rilasciare a ciascuna ricorrente la carta del docente e di accreditarvi, con i relativi accessori, rispettivamente 500, 1.500 e 1.500 euro, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sugli importi dovuti, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, e fino all’adempimento o, in mancanza, all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la penalità di mora per l’eventuale ulteriore ritardo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione consente di promuovere l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 2697 c.c.
In presenza di contestazione dell’inadempimento, grava sull’Amministrazione debitrice l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo; nel caso concreto tale prova non è stata fornita.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione, l’azione esecutiva è procedibile.
- Quando il titolo giudiziale impone alla pubblica amministrazione sia il pagamento di somme sia il compimento di attività ulteriori, come l’emissione di un documento o beneficio amministrativo, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e applicare una penalità di mora decorrente dalla sua scadenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che eccepisca o intenda dimostrare l’avvenuto adempimento del giudicato deve fornire la relativa prova; la mancata contestazione e l’assenza di prova dell’adempimento giustificano l’ordine giudiziale di esecuzione.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l’eventuale perdurante inadempimento, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro un termine stabilito.
- La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e può decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento fino all’effettiva esecuzione o all’insediamento del commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →