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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26444/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la condanna per furto pluriaggravato (la Corte d'appello aveva comunque ridotto la pena a 3 anni di reclusione e 800 euro di multa). Antonio Impallomeni articola tre motivi: (1) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche acquisite in altro procedimento privo di connessione sostanziale; (2) censura sull'applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., per mancata motivazione circa l'idoneità del nuovo episodio a manifestare maggiore pericolosità sociale; (3) vizio di motivazione nella determinazione della pena. Mario Cristiano Spinelli deduce un unico motivo relativo a violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per l'entità della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto ai singoli profili: l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni di Impallomeni è stata ritenuta generica e manifestamente infondata (il ricorrente non ha indicato gli atti specificamente viziati né la loro incidenza sul compendio indiziario; inoltre, alla luce dell'art. 270 cod. proc. pen. anteriore alla riforma 2020, le intercettazioni possono essere utilizzate in altri procedimenti se indispensabili per accertare delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, come nel caso di furto aggravato). Il motivo sul riconoscimento della recidiva ex art. 99 è stato dichiarato nuovo e inammissibile. I motivi relativi al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche sono stati giudicati manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello e ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e nella selezione degli elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 270 cod. proc. pen. (testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge n. 7 del 2020)

    vietava la utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza

    La Corte applica il testo previgente e ritiene quindi legittima l'utilizzazione di intercettazioni in altro procedimento quando siano indispensabili per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; ciò neutralizza l'eccezione di inutilizzabilità sollevata dal ricorrente.

  • art. 380 cod. proc. pen., comma 2, lett. e)

    riferimento normativo alla sussistenza dell'arresto obbligatorio in flagranza per specifici delitti

    Il furto aggravato rientra tra i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; per tali reati la legge consente l'utilizzazione di intercettazioni rilevanti anche se autorizzate per altro procedimento.

  • art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen.

    Individua la fattispecie di furto aggravato fatta rientrare dalla Corte tra i reati per i quali opera l'arresto obbligatorio in flagranza, rilevante ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Norma sulla recidiva e sulla necessità di motivare l'idoneità del nuovo episodio criminoso a dimostrare una maggiore pericolosità sociale; nella vicenda il motivo relativo a questa norma è stato ritenuto nuovo e quindi inammissibile.

  • art. 15 Cost.

    Garanzia costituzionale della riservatezza delle comunicazioni; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n.63/1994) per bilanciare il divieto di utilizzazione delle intercettazioni con esigenze investigative nei casi di particolare allarme sociale.

  • Corte Cost. sent. n. 63 del 1994

    Giurisprudenza richiamata a conferma della compatibilità costituzionale, in casi delimitati, dell'utilizzazione di intercettazioni anche in altri procedimenti quando sussistano esigenze investigative di particolare rilevanza.

  • Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci)

    Principio secondo cui chi eccepisce l'inutilizzabilità di atti deve indicare specificamente gli atti viziati e dimostrarne l'incidenza sull'esito; la mancata specificazione rende il motivo generico e inammissibile.

  • Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011 (Sermone) e Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010 (Giovane)

    Principi sulla discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche e nella graduazione della pena: è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi per motivare il diniego delle attenuanti.

  • legge n. 7 del 2020 e d.l. n. 161/2019 (riferimenti alle modifiche normative)

    la novella si applica ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020

    La Corte precisa che va applicato il testo previgente dell'art. 270 c.p.p. perché la riforma non è applicabile al procedimento in esame (iscrizione anteriore alla decorrenza).

Massime di principio

  • Chi eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali deve indicare con precisione quali atti sono viziati e spiegare in che misura ciò ha inciso sul compendio probatorio; motivi generici sono inammissibili.
  • Le intercettazioni autorizzate per un procedimento possono essere utilizzate in altro procedimento quando risultino indispensabili per accertare delitti per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza (applicando, se necessario, il testo previgente della norma quando la riforma non è retroattiva).
  • Le censure relative all'applicazione della recidiva (art. 99) devono essere tempestive e non "nuove" in sede di ricorso; inoltre occorre motivare come il fatto nuovo aumenti la pericolosità sociale dell'imputato.
  • Sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito ha ampia discrezionalità: la Cassazione interviene solo se manca qualsiasi motivazione o se la motivazione è illogica o contraddittoria; non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli evocati, purché indichi quelli ritenuti decisivi.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).

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