Cassazione Civile, Ordinanza n. 31366/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I medici specializzandi avevano agito per ottenere un indennizzo/risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento delle direttive europee in materia di parità di trattamento e adeguata retribuzione dei medici in formazione specialistica. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione di una serie di norme e principi europei e interni per sostenere il diritto al trattamento economico previsto dall'art. 39 del d.lgs. 368/1999 anche per gli specializzandi iscritti prima dell'anno accademico 2006-2007; (2) violazione delle stesse fonti, oltre dell'art. 112 c.p.c., per lamentare la mancata indicizzazione della borsa di studio/trattamento economico e chiederne l'adeguamento al costo della vita; (3) violazione di norme europee, costituzionali e codicistiche per contestare il dies a quo della prescrizione del diritto risarcitorio derivante dal tardivo recepimento delle direttive, sostenendo un diverso termine di decorrenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto tutti e tre i motivi manifestamente infondati ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., richiamando la giurisprudenza consolidata già formatasi in materia: il trattamento economico introdotto dall'art. 39 del d.lgs. 368/1999 si applica solo agli iscritti dall'anno accademico 2006-2007; la borsa di studio prevista dal d.lgs. 257/1991 non è soggetta ad incremento per variazione del costo della vita negli anni indicati, in ragione del blocco normativo degli adeguamenti; il diritto al risarcimento per tardiva/incompleta trasposizione delle direttive si prescrive, per i soggetti interessati, nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
è richiamato quale vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, n. 4, c.p.c.
è richiamato quale vizio denunciato nel secondo motivo
art. 360-bis c.p.c.
i motivi sono dichiarati manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza consolidata
art. 112 c.p.c.
invocato nel secondo motivo per asserita omissione di pronuncia o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 39 d.lgs. 368/1999
il trattamento economico si applica agli iscritti alle scuole di specializzazione solo dall'anno accademico 2006-2007
art. 6 d.lgs. 257/1991
prevede la borsa di studio dei medici specializzandi, richiamata come base della pretesa risarcitoria
art. 7 d.l. n. 384/1992
impone il blocco dell'incremento della borsa di studio in relazione al costo della vita per gli anni considerati
art. 11 l. n. 370/1999
ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo per quanti fossero già muniti di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
art. 2934 c.c.
richiamato nel motivo sulla prescrizione del diritto
art. 2935 c.c.
richiamato nel motivo sulla decorrenza della prescrizione
art. 2948 c.c.
richiamato nel motivo sulla prescrizione
art. 5 Trattato CEE
richiamato tra le fonti europee invocate
art. 189 Trattato CEE
richiamato tra le fonti europee invocate
art. 10 Cost.
richiamato tra le fonti invocate
artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi
richiamati tra le fonti interne invocate
Direttiva 75/362/CEE
richiamata come fonte europea relativa alla formazione e al compenso dei medici specializzandi
Direttiva 75/363/CEE
richiamata come fonte europea relativa alla formazione e al compenso dei medici specializzandi
Direttiva 82/76/CEE
richiamata come fonte europea relativa alla formazione e al compenso dei medici specializzandi
Direttiva 93/16/CEE
richiamata, ma la Corte esclude che imponga uniformità di trattamento economico tra le diverse categorie comparate
Direttiva 2005/36/CE
richiamata nel primo motivo tra le fonti europee invocate
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
richiamato nel terzo motivo
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato nel terzo motivo
sentenza Corte di giustizia UE 25 febbraio 1999, causa C-131/97
richiamata nel terzo motivo
sentenza Corte di giustizia UE 3 ottobre 2020
richiamata nel terzo motivo
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato nel terzo motivo
artt. 37, 38, 39, 40, 41 e 45 d.lgs. 368/1999
richiamati dal ricorrente come fonti della disciplina del trattamento degli specializzandi
art. 8 d.lgs. 517/1999
richiamato dal ricorrente come fonte della disciplina
art. 1 l. n. 266/2005
richiamato dal ricorrente tra le norme invocate
art. 1, comma 33, l. n. 549/1995
richiamato nel secondo motivo in relazione al blocco dell'indicizzazione
art. 22 l. n. 488/1999
richiamato nel secondo motivo in relazione al blocco dell'indicizzazione
art. 36 l. n. 289/2002
richiamato nel secondo motivo in relazione al blocco dell'indicizzazione
art. 3, comma 36, l. n. 537/1993
richiamato nel secondo motivo in relazione al blocco dell'indicizzazione
Massime di principio
- In materia di medici specializzandi, il trattamento economico introdotto dalla disciplina del 1999 non si estende retroattivamente agli iscritti a scuole di specializzazione di anni accademici anteriori a quello previsto dalla normativa di attuazione, essendo legittimo il differimento degli effetti della riforma.
- Il fluire del tempo può costituire un elemento oggettivo e sufficiente di differenziazione del trattamento normativo, sicché non sussiste disparità costituzionalmente o eurounitariamente rilevante quando la disciplina distingua tra categorie di specializzandi in base all'anno di iscrizione.
- La borsa di studio dei medici specializzandi non è automaticamente soggetta a rivalutazione per il costo della vita quando una disciplina di blocco degli adeguamenti retributivi si applichi agli emolumenti erogati dallo Stato e il legislatore persegua una manovra economica generale.
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive in materia di compenso degli specializzandi va individuato e fatto decorrere secondo gli approdi consolidati della giurisprudenza di legittimità; in particolare, per i soggetti interessati nel periodo 1983-1991, la prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999 e ha durata decennale.
- In sede di ricorso per cassazione, la deduzione di molteplici fonti normative non basta a superare il vaglio di ammissibilità quando i motivi si pongano in contrasto con un orientamento consolidato della Corte e non offrano argomenti idonei a mutarlo.
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