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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31366/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I medici specializzandi avevano agito per ottenere un indennizzo/risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento delle direttive europee in materia di parità di trattamento e adeguata retribuzione dei medici in formazione specialistica. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione di una serie di norme e principi europei e interni per sostenere il diritto al trattamento economico previsto dall'art. 39 del d.lgs. 368/1999 anche per gli specializzandi iscritti prima dell'anno accademico 2006-2007; (2) violazione delle stesse fonti, oltre dell'art. 112 c.p.c., per lamentare la mancata indicizzazione della borsa di studio/trattamento economico e chiederne l'adeguamento al costo della vita; (3) violazione di norme europee, costituzionali e codicistiche per contestare il dies a quo della prescrizione del diritto risarcitorio derivante dal tardivo recepimento delle direttive, sostenendo un diverso termine di decorrenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto tutti e tre i motivi manifestamente infondati ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., richiamando la giurisprudenza consolidata già formatasi in materia: il trattamento economico introdotto dall'art. 39 del d.lgs. 368/1999 si applica solo agli iscritti dall'anno accademico 2006-2007; la borsa di studio prevista dal d.lgs. 257/1991 non è soggetta ad incremento per variazione del costo della vita negli anni indicati, in ragione del blocco normativo degli adeguamenti; il diritto al risarcimento per tardiva/incompleta trasposizione delle direttive si prescrive, per i soggetti interessati, nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è richiamato quale vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    è richiamato quale vizio denunciato nel secondo motivo

  • art. 360-bis c.p.c.

    i motivi sono dichiarati manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza consolidata

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo per asserita omissione di pronuncia o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 39 d.lgs. 368/1999

    il trattamento economico si applica agli iscritti alle scuole di specializzazione solo dall'anno accademico 2006-2007

  • art. 6 d.lgs. 257/1991

    prevede la borsa di studio dei medici specializzandi, richiamata come base della pretesa risarcitoria

  • art. 7 d.l. n. 384/1992

    impone il blocco dell'incremento della borsa di studio in relazione al costo della vita per gli anni considerati

  • art. 11 l. n. 370/1999

    ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo per quanti fossero già muniti di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione del diritto

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel motivo sulla decorrenza della prescrizione

  • art. 2948 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione

  • art. 5 Trattato CEE

    richiamato tra le fonti europee invocate

  • art. 189 Trattato CEE

    richiamato tra le fonti europee invocate

  • art. 10 Cost.

    richiamato tra le fonti invocate

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    richiamati tra le fonti interne invocate

  • Direttiva 75/362/CEE

    richiamata come fonte europea relativa alla formazione e al compenso dei medici specializzandi

  • Direttiva 75/363/CEE

    richiamata come fonte europea relativa alla formazione e al compenso dei medici specializzandi

  • Direttiva 82/76/CEE

    richiamata come fonte europea relativa alla formazione e al compenso dei medici specializzandi

  • Direttiva 93/16/CEE

    richiamata, ma la Corte esclude che imponga uniformità di trattamento economico tra le diverse categorie comparate

  • Direttiva 2005/36/CE

    richiamata nel primo motivo tra le fonti europee invocate

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato nel terzo motivo

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato nel terzo motivo

  • sentenza Corte di giustizia UE 25 febbraio 1999, causa C-131/97

    richiamata nel terzo motivo

  • sentenza Corte di giustizia UE 3 ottobre 2020

    richiamata nel terzo motivo

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato nel terzo motivo

  • artt. 37, 38, 39, 40, 41 e 45 d.lgs. 368/1999

    richiamati dal ricorrente come fonti della disciplina del trattamento degli specializzandi

  • art. 8 d.lgs. 517/1999

    richiamato dal ricorrente come fonte della disciplina

  • art. 1 l. n. 266/2005

    richiamato dal ricorrente tra le norme invocate

  • art. 1, comma 33, l. n. 549/1995

    richiamato nel secondo motivo in relazione al blocco dell'indicizzazione

  • art. 22 l. n. 488/1999

    richiamato nel secondo motivo in relazione al blocco dell'indicizzazione

  • art. 36 l. n. 289/2002

    richiamato nel secondo motivo in relazione al blocco dell'indicizzazione

  • art. 3, comma 36, l. n. 537/1993

    richiamato nel secondo motivo in relazione al blocco dell'indicizzazione

Massime di principio

  • In materia di medici specializzandi, il trattamento economico introdotto dalla disciplina del 1999 non si estende retroattivamente agli iscritti a scuole di specializzazione di anni accademici anteriori a quello previsto dalla normativa di attuazione, essendo legittimo il differimento degli effetti della riforma.
  • Il fluire del tempo può costituire un elemento oggettivo e sufficiente di differenziazione del trattamento normativo, sicché non sussiste disparità costituzionalmente o eurounitariamente rilevante quando la disciplina distingua tra categorie di specializzandi in base all'anno di iscrizione.
  • La borsa di studio dei medici specializzandi non è automaticamente soggetta a rivalutazione per il costo della vita quando una disciplina di blocco degli adeguamenti retributivi si applichi agli emolumenti erogati dallo Stato e il legislatore persegua una manovra economica generale.
  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive in materia di compenso degli specializzandi va individuato e fatto decorrere secondo gli approdi consolidati della giurisprudenza di legittimità; in particolare, per i soggetti interessati nel periodo 1983-1991, la prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999 e ha durata decennale.
  • In sede di ricorso per cassazione, la deduzione di molteplici fonti normative non basta a superare il vaglio di ammissibilità quando i motivi si pongano in contrasto con un orientamento consolidato della Corte e non offrano argomenti idonei a mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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