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Sentenza

Sentenza n. 6744/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - della Determinazione della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità - Ufficio Supporto, Affari Generali e Legali n. DPF/121 del 13/12/2022, avente ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''''Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi:  l''''intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l''''adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''''art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;  l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell''''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l'''' “Accordo 181/CSR”);  la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall''''art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”;  per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all''''accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.

Giustizia amministrativa202303550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e ministeriali di attuazione del ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato la determinazione della Regione Abruzzo di attuazione del ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché il decreto ministeriale sul payback, le relative linee guida, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, e di avere pagato il 48% dell'importo originariamente addebitato, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Il giudice ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, poiché nel fascicolo non risultava depositato il provvedimento della Regione o dell'ente competente attestante il tempestivo pagamento. Secondo il TAR, la cessazione della materia del contendere richiede cumulativamente il pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda e l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale o provinciale, trattandosi di una fattispecie complessa il cui perfezionamento dipende da adempimenti di soggetti diversi. Tuttavia, l'adesione alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie hanno evidenziato una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, desumibile ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    Costituisce la base normativa del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per l'acquisto di dispositivi medici.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. [...] L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite.

    La cessazione della materia del contendere nei giudizi sul payback dei dispositivi medici richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda e l'accertamento formale dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma competente.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.

    L'adesione alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non risultino integrati tutti i presupposti normativi per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista per i giudizi relativi al payback dei dispositivi medici si perfeziona solo quando risultino entrambi il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda fornitrice e l'attestazione formale dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma competente.
  • In mancanza dell'attestazione regionale o provinciale del pagamento, il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla sola base della dichiarazione dell'azienda, anche se questa afferma di avere effettuato il versamento previsto dalla procedura di definizione.
  • L'adesione dell'azienda fornitrice alla procedura di pagamento ridotto e l'affermato adempimento delle obbligazioni economiche possono comunque integrare fatti univoci idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinando l'improcedibilità del ricorso.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalla cessazione della materia del contendere: la prima può essere pronunciata ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. anche quando non siano completati tutti gli adempimenti richiesti dalla specifica disciplina sostanziale per la seconda.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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