Cassazione Penale, Ordinanza n. 33564/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della responsabilità per il reato di ricettazione, aggravato dalla recidiva reiterata. In sostanza, la doglianza mirava a sostenere che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la maturazione della prescrizione, assumendo che i termini fossero invece spirati. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la questione della prescrizione era stata decisa in conformità alla disciplina codicistica e che, per effetto della recidiva contestata e riconosciuta, i termini non risultavano ancora decorsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizione e recidiva; ha inoltre confermato la correttezza del calcolo dei termini prescrizionali operato dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice del reato oggetto di condanna, richiamata solo per individuare il fatto-reato su cui incide il ricorso.
art. 99, comma 4, c.p.
La recidiva reiterata contestata e riconosciuta incide sul calcolo della prescrizione, impedendo che il termine sia ritenuto già spirato.
art. 157, comma 2, c.p.
Richiamato per la disciplina del termine di prescrizione applicabile al caso concreto.
art. 161, comma 2, c.p.
Richiamato per gli effetti della recidiva sul computo e sull'eventuale aumento del termine prescrizionale.
Massime di principio
- Quando il ricorso deduce la prescrizione, il motivo è infondato se il calcolo dei termini è stato correttamente effettuato dal giudice di merito secondo la disciplina applicabile, inclusi gli effetti della recidiva contestata e riconosciuta.
- La recidiva reiterata può incidere sul computo della prescrizione, con conseguente non maturazione del termine estintivo ove il giudice abbia applicato correttamente gli artt. 157 e 161 c.p.
- Un motivo di ricorso che si limiti a contestare la motivazione sulla responsabilità ma, in realtà, censuri solo il mancato riconoscimento della prescrizione, è destinato a essere dichiarato inammissibile se la questione è risolta in modo conforme a legge e giurisprudenza consolidata.
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