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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38253/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputazione di tardività dell'appello in quanto la Corte territoriale aveva ritenuto scaduto il termine il 27/03/2024. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 585 co.1 lett. a) e 585 co.1-bis c.p.p., sostenendo che ai termini previsti deve aggiungersi la maggiorazione di quindici giorni prevista dall'art. 585 co.1-bis per il difensore dell'imputato giudicato in assenza; perciò il termine utile sarebbe stato l'11/04/2024 e non il 27/03/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando senza rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per il prosieguo. La Corte ha rilevato che la Corte d'appello non aveva computato la maggiorazione di quindici giorni di cui all'art. 585 comma 1-bis c.p.p. e che, per effetto delle norme transitorie (art. 89 d.lgs. 150/2022 e art. 99-bis d.l. 162/2022), quella maggiorazione è applicabile nel caso in cui la dichiarazione di assenza sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della "Riforma Cartabia" e la sentenza impugnata sia stata pronunciata dopo tale entrata in vigore. Ha inoltre chiarito che l'art. 420, comma 2-ter c.p.p. non si applica nel caso in cui la dichiarazione di assenza sia stata resa prima dell'entrata in vigore della riforma.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1-bis c.p.p.

    "i termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza"

    La Corte ha applicato questa disposizione ritenendo che il termine per proporre l'impugnazione debba essere maggiorato di 15 giorni quando l'imputato è stato dichiarato assente e la sentenza è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma; la Corte d'appello non aveva computato tale maggiorazione.

  • art. 606, lett. c) c.p.p.

    Motivo consentito dalla cassazione: dedotta la violazione di legge relativa al calcolo dei termini processuali (errore di diritto nella determinazione della scadenza dell'impugnazione).

  • art. 585, comma 1 lett. a) c.p.p.

    Richiamato a collegamento con il motivo di cassazione relativo al termine di impugnazione, come norma che disciplina il termine ordinario previsto dal comma 1.

  • art. 420, comma 2-ter c.p.p.

    La Corte precisa che la norma che disciplina l'ipotesi di procuratore speciale e della presenza dell'imputato per scelta del rito (inteso come presente ex art. 420, comma 2-ter) non opera nel caso concreto perché la dichiarazione di assenza era intervenuta anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche (Riforma Cartabia).

  • art. 89 d.lgs. 150/2022 (disposizione transitoria)

    La disposizione transitoria stabilisce che, quando la dichiarazione di assenza è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, i procedimenti proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, salvo che per specifiche norme (fra cui l'art. 585, comma 1-bis) che si applicano alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore; la Corte ha invocato tale transizione per ritenere applicabile l'art. 585, comma 1-bis.

  • art. 99-bis d.l. 162/2022 convertito nella L. 199/2022

    "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto"

    La Corte ha richiamato questa norma per spiegare che le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia si applicano esclusivamente alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore; nel caso concreto la sentenza impugnata è posteriore all'entrata in vigore, per cui l'art. 585, comma 1-bis è applicabile.

Massime di principio

  • Quando l'imputato è stato dichiarato assente, verificare sempre se e come opera la maggiorazione di 15 giorni prevista dall'art. 585 comma 1-bis c.p.p. per il calcolo del termine di impugnazione proposto dal difensore.
  • Se la dichiarazione di assenza è intervenuta prima della Riforma Cartabia ma la sentenza è successiva all'entrata in vigore della riforma, applicano le disposizioni transitorie: alcune novità (compresa la maggiorazione di cui all'art. 585, comma 1-bis) si applicano comunque alle impugnazioni di sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore.
  • Non confondere l'istituto del "procuratore speciale" o la qualificazione dell'imputato come "presente per scelta del rito" (art. 420, comma 2-ter) con la disciplina dell'assenza: occorre controllare le date di dichiarazione di assenza e l'entrata in vigore delle norme per stabilire quale disciplina sia applicabile.
  • In caso di declaratoria di tardività dell'impugnazione da parte della Corte d'appello, è possibile impugnare in Cassazione per errore di diritto nel calcolo dei termini (art. 606 lett. c) c.p.p.) quando la questione riguarda l'interpretazione o l'applicazione di norme che aumentano i termini di impugnazione.
  • Per pratiche difensive prudente calcolare sempre i termini ordinari e le eventuali maggiorazioni previste dalle norme speciali e dalle disposizioni transitorie; documentare le date rilevanti (dichiarazione di assenza, udienza di lettura del dispositivo, data di pronuncia della sentenza) per poter dimostrare la tempestività dell'impugnazione.

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