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Sentenza

Sentenza del 14/05/2018 n. 1607 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Fattura con descrizione generica - Assenza di contratto e prospetti analitici - Rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 21 del d.p.r. n. 633/72 - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: la mera indicazione generica della prestazione, in assenza di un contratto e di documentazione analitica, non consente di verificare l'effettività dell'operazione né la congruità dei compensi. Le fatture sono state pertanto considerate non conformi ai requisiti dell'art. 21 del d.p.r. n. 633 del 1972 e l'accertamento è stato confermato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la validità, ai fini fiscali, di fatture recanti una descrizione generica della prestazione svolta. Le fatture non erano supportate da un contratto tra le parti né da prospetti analitici che consentissero di individuare le attività concretamente eseguite e di verificare la congruità dei compensi rispetto al numero delle ditte procacciate. È stata quindi contestata la violazione dei requisiti di descrizione e documentazione previsti dall'art. 21 del d.p.r. n. 633 del 1972.

Norme richiamate

  • Art. 21 del d.p.r. n. 633 del 1972

    La fattura deve descrivere l'operazione in modo sufficientemente specifico da consentire di individuare la natura, la qualità e la quantità della prestazione. Una descrizione generica non è sufficiente quando mancano ulteriori documenti, come il contratto e prospetti analitici, che permettano di verificare l'effettività dell'operazione e la congruità del corrispettivo.

Massime di principio

  • Le fatture devono contenere una descrizione concreta e dettagliata delle prestazioni, non formule generiche o meramente ripetitive.
  • Quando il compenso dipende da elementi variabili, come il numero di clienti o di ditte procacciate, è opportuno conservare prospetti analitici e documentazione di supporto.
  • Un contratto scritto non è sempre l'unico elemento rilevante, ma la sua assenza aumenta l'importanza di altri documenti idonei a provare prestazioni, modalità operative e criteri di calcolo dei compensi.
  • In caso di controllo fiscale, la documentazione deve consentire a un terzo di ricostruire con chiarezza che cosa è stato fatto, per chi, quando e come è stato determinato il corrispettivo.
  • La fattura formalmente emessa non garantisce da sola la deducibilità o la detraibilità dell'operazione se la descrizione è insufficiente e mancano elementi esterni che ne dimostrino effettività e congruità.

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