Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22445/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due gruppi di reati (commessi il 30.9.2014 in Afragola e il 5.1.2015 in Casoria/Mondragone) sostenendo che sussistessero tutti gli indici di un "unico disegno criminoso": omogeneità delle condotte, identica modalità operativa (ruolo costante del ricorrente come "filatore"), finalità comune di procurarsi "soldi facili", vicinanza temporale (circa quattro mesi) e contiguità territoriale. La Corte territoriale aveva invece ritenuto che tali elementi non dimostrassero la preventiva ideazione unitaria ab origine ma indicassero piuttosto una propensione o abitudine a delinquere; l'assenza di prove di una programmazione iniziale e la diversa identità dei complici sono state valorizzate come fattori ostativi al riconoscimento della continuazione. Il ricorso in Cassazione denunciava violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. e carenza/contraddittorietà di motivazione.

La decisione

La Corte (Cassazione) ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, ai fini dell'art. 81 cod. pen., è necessario dimostrare che i reati costituiscono attuazione di un programma delineato ab initio nella mente dell'agente, ossia che al momento del primo reato i successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali. La Corte ha ritenuto che gli indici addotti (omogeneità, contiguità temporale di circa quattro mesi, vicinanza territoriale) non siano stati sufficienti a dimostrare tale previsione unitaria e che, in mancanza di ulteriori elementi probatori, tali fatti dimostrano invece una tendenza o abitudine a delinquere. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza che valorizza il decorso del tempo e la diversa compagine dei complici come elementi che possono far propendere contro la riconducibilità in continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    La norma richiede che i singoli reati costituiscano l'attuazione di un programma criminoso unitario delineato ab initio nella mente dell'agente; la mera omogeneità delle condotte, la vicinanza temporale o territoriale non sono di per sé sufficienti senza elementi che dimostrino la previsione congiunta dei reati già al momento del primo atto

  • artt. 110, 628, 582, 585, 61 n.2 cod. pen. (reati oggetto delle sentenze)

    art. 110, art. 628, commi 1, 3, 3-bis, 3-quater; artt. 582, 585; art. 61 n.2

    Norme sostanziali che descrivono i reati per i quali sono state emesse le sentenze di merito; servono come sfondo fattuale ma, di per sé, la corrispondenza delle fattispecie non basta a dimostrare la continuazione

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata (orientamenti sulla continuazione)

    Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015; Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017; Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025

    La giurisprudenza individua gli indici utili (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità/abitudini, causalità) e sottolinea che il decorso del tempo è elemento decisivo: un ampio intervallo temporale, in assenza di altre prove, rende improbabile una programmazione unitaria

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione (art. 81 cpv.) è necessario dimostrare che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali; non basta la mera somiglianza delle condotte
  • Indicatori utili ma non vincolanti: omogeneità delle fattispecie, medesimo bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità e abitudini di vita criminale; occorre però che tali indici collettivamente convincano della previsione congiunta
  • Il tempo intercorso tra i reati è un elemento decisivo: maggiore è l'intervallo e minore la probabilità di una ideazione unitaria, salvo elementi che giustifichino una attuazione frazionata nel tempo di un progetto originario
  • La presenza di diversi complici nei vari episodi indebolisce l'ipotesi di un progetto unitario, ma non la esclude se esistono altri elementi probatori che confermino la programmazione iniziale
  • La ricostruzione probatoria deve puntare a elementi esterni alla mera condotta (comunicazioni, pianificazioni, ruoli fissi riconoscibili, preparazioni materiali) che attestino la volontà programmatoria ab origine
  • In assenza di prove concrete di una delibera unitaria, la ricorrenza di reati può essere qualificata come espressione di "propensione" o abitudine criminale e non come continuazione
  • Per la difesa: introdurre prove (messaggi, testimonianze su accordi preventivi, elementi logistici) che dimostrino la preordinazione; per l'accusa: evidenziare lacune probatorie, variabilità dei complici o intervalli temporali significativi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.