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Ordinanza

Ordinanza n. 2888/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 2990/2026.

Giustizia amministrativa202605492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente il pregiudizio imminente e irreparabile necessario per concedere la tutela cautelare. A tal fine ha valorizzato la già fissata udienza pubblica di merito davanti al TAR Lazio per il 14 ottobre 2026 e l'intervenuta aggiudicazione del servizio, sopravvenuta nelle more del giudizio cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio relativo alla procedura di affidamento del servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il raggruppamento temporaneo di imprese ha proposto appello cautelare, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., contro l'ordinanza del TAR Lazio n. 2990/2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti della procedura di affidamento né le censure rivolte all'ordinanza di primo grado. La questione cautelare riguardava la sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile, anche alla luce della fissazione dell'udienza pubblica di merito e della sopravvenuta aggiudicazione del servizio.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

Massime di principio

  • La tutela cautelare d'appello deve essere negata quando non risulti dimostrato un pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall'esecuzione o dagli effetti dell'atto impugnato.
  • La prossimità dell'udienza pubblica di merito già fissata dal giudice di primo grado costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell'irreparabilità del pregiudizio cautelare.
  • La sopravvenuta aggiudicazione del servizio nelle more dell'appello cautelare deve essere considerata nella valutazione dell'attualità e dell'irreparabilità del danno cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelareAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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