Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00721/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando un vizio formale originario: l'impugnazione era stata sottoscritta personalmente dall'interessato, mentre per il ricorso per cassazione è necessario il patrocinio di un difensore iscritto nell'albo speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'interessato contro l'ordinanza del 25/06/2024 del Tribunale di Milano. La Corte rileva che, per il giudizio di legittimità, l'impugnazione avrebbe dovuto essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso è stato invece presentato personalmente, senza il ministero del difensore abilitato, è stato dichiarato inammissibile de plano. Dal testo non emerge il merito della vicenda sostanziale né il reato oggetto del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    richiamato per affermare che il ricorso non poteva essere validamente proposto personalmente, ma tramite difensore nei casi previsti

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    indicato come norma che richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    utilizzato come base per la declaratoria de plano dell'inammissibilità e per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale è causa di inammissibilità.
  • L'inammissibilità derivante da un vizio formale radicale del ricorso può essere dichiarata de plano.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.