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Sentenza

Sentenza n. 1162/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 628/2025 del 23.10.2025, resa nel giudizio R.G. n. 1276/2025, dal Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro;

Giustizia amministrativa202600517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 628/2025, passata in giudicato, nella parte in cui condanna il Ministero al pagamento delle spese legali liquidate in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il difensore, cui la sentenza del Tribunale di Ancona del 23 ottobre 2025 aveva liquidato le spese legali del giudizio civile in proprio favore quale procuratore antistatario, ha agito per l'ottemperanza deducendo che la pronuncia era divenuta definitiva per mancata impugnazione, era stata notificata in forma esecutiva e che il Ministero non aveva pagato, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'esecuzione del capo sulle spese e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza al giudicato, accertando che la sentenza civile era definitiva e che, dopo la notificazione, era decorso il termine di 120 giorni senza pagamento. Ha affermato che l'ottemperanza è esperibile anche per il capo di condanna alle spese liquidate in favore del difensore antistatario, poiché tale pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente e gli attribuisce legittimazione ad agire per l'adempimento. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il capo sulle spese, salvo quanto eventualmente già pagato, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, con 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Per l'azione di ottemperanza contro l'amministrazione debitrice, il ricorso è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, nel caso concreto già trascorso prima della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione del capo di una sentenza che condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio anche quando le somme siano liquidate direttamente in favore del difensore dichiaratosi antistatario: la pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente e legittima il difensore ad agire per l'adempimento.
  • In presenza di un giudicato di condanna al pagamento e del decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, la persistente omissione dell'amministrazione giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza, con assegnazione di un termine per adempiere e nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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