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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36098/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra due sentenze irrevocabili e una terza sentenza divenuta irrevocabile il 17/10/2023, rideterminando la pena complessiva. Denunciava violazioni dell'art. 671 c.p.p., degli artt. 3 e 27 Cost. e dell'art. 133 c.p., nonché vizio di motivazione e sproporzione nell'entità degli aumenti di pena per i reati-satellite rispetto a quelli irrogati ai coimputati, lamentando che la Corte territoriale in sede di cognizione non avesse disposto il riconoscimento della continuazione in suo favore e che l'aumento disposto in sede esecutiva fosse irragionevole rispetto al ruolo effettivamente svolto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato i principi interpretativi relativi alla continuazione ex art. 81 c.p. e all'esecuzione, richiamando orientamenti di legittimità secondo cui gli aumenti per i reati-satellite non possono essere quantificati in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile, pur non essendo il giudice dell'esecuzione vincolato dalle pene irrogate ai concorrenti. Inoltre la Corte ha ritenuto adeguata e sufficientemente motivata la determinazione dell'aumento per il capo 15) (tentativo di estorsione), in relazione al ruolo e alle direttive attribuite a Santapaola, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte osserva che il giudice dell'esecuzione può pronunciarsi sul vincolo e che l'omessa pronuncia in sede di cognizione non impedisce l'accertamento in esecuzione.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina del reato continuato: il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena, non può aumentare gli incrementi per i reati-satellite oltre quanto fissato con sentenza irrevocabile dal giudice della cognizione; il giudicato è vincolante in sede esecutiva salvo miglior favore per il condannato.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: il giudice esercita un potere discrezionale che deve essere esercitato secondo i parametri dell'art. 133 e adeguatamente motivato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato come vizio di pretesa discriminazione/irragionevolezza; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione costituzionale in relazione alla determinazione della pena in esecuzione.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dal ricorrente in rapporto alla proporzione della pena; la Corte non ha ravvisato profili tali da integrare violazione del principio costituzionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sui compensi e sulle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese a seguito del rigetto.

Massime di principio

  • In sede di esecuzione il giudice può riconoscere la continuazione anche se tale riconoscimento non è stato effettuato in sede di cognizione per l'imputato; il giudicato della cognizione è vincolante in esecuzione ma non impedisce il riconoscimento successivo se giustificato.
  • Gli aumenti per i reati-satellite ex art. 81 c.p. non possono essere quantificati in misura superiore a quelli fissati dalla sentenza irrevocabile della cognizione; il giudice dell'esecuzione può comunque adottare soluzioni più favorevoli al condannato.
  • Il giudice dell'esecuzione non è vincolato dalla quantificazione delle pene imputate ai coimputati: può differenziare l'aumento in ragione del ruolo effettivo e delle condotte individuali, purché motivi specificamente la scelta.
  • La determinazione della pena in esecuzione richiede motivazione puntuale sia sulla pena-base sia sull'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, in modo da consentire il controllo del percorso logico-giuridico.
  • Le questioni di sproporzione e di violazione costituzionale richiedono la dimostrazione di una illogicità o irragionevolezza manifesta nella motivazione; la Cassazione rigetta i ricorsi quando la motivazione del giudice dell'esecuzione è congrua e aderente ai parametri normativi.

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