Sentenza n. 2880/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 616/2024 emessa dal Tribunale di Monza – sez. Lavoro (R.G. n. 1747/2023), pubblicata in data 10.09.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per specifici anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti scolastiche)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Monza, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto a usufruire dell'erogazione di 500 euro annui mediante carta docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015, condannando il Ministero all'attivazione della carta elettronica per tutti i periodi spettanti. La prima ricorrente chiedeva l'esecuzione relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro; la seconda relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.000 euro. Nel corso della camera di consiglio, il difensore delle ricorrenti ha dichiarato che il Ministero aveva attivato le carte docenti, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatte le pretese creditorie delle ricorrenti per effetto della sopravvenuta attivazione delle carte docenti. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che al momento della proposizione del ricorso l'amministrazione non risultava avere ottemperato alla sentenza del Tribunale di Monza. Il Ministero è stato condannato a rifondere complessivi 800 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale è stata proposta la domanda di esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della decisione in forma semplificata.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Individuato quale fondamento del diritto delle ricorrenti all'erogazione annuale di 500 euro mediante carta docente.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Ai fini della soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione quando, al momento del deposito del ricorso, essa non aveva ancora dato esecuzione alla sentenza azionata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1235/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 220/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 221/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 222/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →