Cassazione Civile, Sentenza n. 18823/2026 del 09/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (sanzionati)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ministeriale che aveva ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al 5% delle somme movimentate per plurime operazioni di trasferimento di denaro contante superiori alla soglia consentita, effettuate senza intermediario abilitato tra il 1999 e il 2004, in violazione della normativa antiriciclaggio allora vigente. Dopo un primo ciclo di giudizi, la Corte di cassazione aveva già cassato con rinvio la precedente sentenza di appello limitando il thema decidendum alla sola individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole alla luce della normativa sopravvenuta. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello aveva ritenuto più favorevole la disciplina previgente, facendo una comparazione sostanzialmente astratta tra massimi edittali e criterio proporzionale già usato dall'amministrazione, senza svolgere una valutazione concreta delle circostanze rilevanti ex art. 67 d.lgs. 231/2007. Con il ricorso per cassazione le parti sanzionate hanno denunciato: violazione dell'art. 384 c.p.c. e della disciplina sopravvenuta, per avere il giudice di rinvio trasfuso meccanicamente il criterio sanzionatorio amministrativo nel nuovo sistema senza gli apprezzamenti di fatto richiesti; violazione dell'obbligo di conformarsi al rinvio e omessa pronuncia sulla possibile applicazione della continuazione e del cumulo giuridico richiamati dall'art. 67, comma 3; nullità della motivazione per apparente o comunque erronea esclusione di tali istituti; nonché violazione degli artt. 49, 63 e 67 d.lgs. 231/2007 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che per i plurimi trasferimenti contestati andasse applicata una diversa disciplina sanzionatoria, più favorevole o comunque correttamente determinata in concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e, nei limiti indicati in motivazione, anche il secondo, ritenendo che la Corte d'appello non avesse effettuato la valutazione concreta imposta dal giudizio di rinvio e dall'art. 67 d.lgs. 231/2007, ma avesse compiuto una comparazione astratta e ipotetica tra i regimi sanzionatori. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, affinché proceda a una nuova decisione nel merito, tenendo conto dei criteri legali di graduazione della sanzione e dei limiti del thema decidendum già definiti nel precedente rinvio. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, legge n. 197 del 1991
costituiva la norma sostanziale violata dai trasferimenti di contante superiori alla soglia consentita, posti a base del procedimento sanzionatorio.
art. 5, comma 1, legge n. 197 del 1991
prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria applicata originariamente nella misura del 5% dell'importo trasferito.
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto e ai limiti del decisum fissati dalla Cassazione.
art. 67 d.lgs. n. 231 del 2007
l'individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole richiede una valutazione concreta di tutte le circostanze rilevanti e non un mero confronto astratto dei limiti edittali; il comma 3 richiama anche concorso formale, continuazione e reiterazione.
art. 69 d.lgs. n. 231 del 2007
ha introdotto per le sanzioni amministrative il principio del favor rei rispetto al precedente criterio del tempus regit actum.
d.lgs. n. 90 del 2017
ha modificato la disciplina antiriciclaggio, rendendo applicabili ai procedimenti pendenti la nuova disciplina più favorevole.
art. 63 d.lgs. n. 231 del 2007
oggetto del confronto tra vecchio e nuovo regime sanzionatorio per i trasferimenti di contante.
art. 49 d.lgs. n. 231 del 2007
richiamato dai ricorrenti come disposizione rilevante per il regime dei trasferimenti di contante.
art. 8 e art. 8-bis legge n. 689 del 1981
richiamati dal nuovo art. 67 per disciplina di concorso formale, continuazione e reiterazione delle violazioni.
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia sulla questione della continuazione.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare una motivazione apparente della sentenza di appello.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del dovere di motivazione della decisione.
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione sistematica delle norme sulla determinazione della sanzione.
Massime di principio
- Nell'individuazione della disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta non è sufficiente confrontare in astratto minimi e massimi edittali delle diverse norme, ma occorre una valutazione concreta del caso specifico alla luce di tutti i criteri legali di graduazione applicabili.
- Il giudice di rinvio deve attenersi al perimetro del decisum fissato dalla precedente cassazione e non può riaprire questioni ormai coperte dal giudicato interno o definitivamente escluse.
- Quando la disciplina sopravvenuta richiama espressamente istituti come continuazione, concorso formale o reiterazione, il giudice deve verificare in motivazione se tali istituti siano applicabili alla fattispecie, non potendo limitarsi a un'affermazione apodittica o implicita.
- La comparazione tra vecchio e nuovo regime sanzionatorio deve fondarsi sul trattamento complessivamente più favorevole per il soggetto sanzionato, avuto riguardo alle caratteristiche concrete della violazione e non a un calcolo meramente ipotetico o meccanico.
- In presenza di motivi che investono la corretta applicazione della lex mitior e dei criteri di quantificazione della sanzione, l'omessa considerazione dei parametri normativi rilevanti comporta cassazione con rinvio per nuovo esame di merito.
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