Sentenza n. 8/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - della determinazione dirigenziale n. 210 del 18 giugno 2025, con la quale il Comune di Narni: (a) ha ritenuto di non utilizzare la graduatoria stilata all’esito del “concorso per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 – presso l’A.D. Gestione e Organizzazione del Territorio”; (b) ha indetto un “concorso per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di personale appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione con il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico – ex Cat. D – da assegnare presso l’A.D. Lavori pubblici”, nonché approvato il relativo bando; - del bando di concorso approvato e allegato alla predetta determinazione dirigenziale n. 210 del 18 giugno 2025; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresi, per quanto possa occorrere: (i) la determinazione dirigenziale n. 222 del 23 giugno 2025, recante la modifica parziale al titolo della procedura concorsuale e la riapprovazione del relativo bando; (ii) la nota del Comune di Narni del 24 aprile 2025, con la quale è stata riscontrata l’istanza del ricorrente in data 8 aprile 2025; (iii) la mail del 3 giugno 2025, inoltrata dal Segretario generale il 4 giugno 2025, conosciuta solo negli estremi, in quanto citata nella determinazione dirigenziale n. 210 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale con cui il Comune ha escluso lo scorrimento della graduatoria vigente e ha indetto un nuovo concorso per istruttore direttivo tecnico, nonché il relativo bando e gli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (idoneo non vincitore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato al terzo posto nella graduatoria del concorso indetto nel 2022 dal Comune per un posto di istruttore direttivo tecnico presso l’area gestione e organizzazione del territorio, ha impugnato la successiva determinazione comunale con cui l’amministrazione ha scelto di non utilizzare tale graduatoria e ha bandito un nuovo concorso per un posto di istruttore direttivo tecnico da assegnare all’area lavori pubblici. Ha dedotto la violazione del principio di favore per lo scorrimento delle graduatorie vigenti e l’illegittimità della motivazione, ritenuta pretestuosa, illogica e contraddittoria, secondo cui il nuovo concorso avrebbe richiesto competenze diverse, maggiormente orientate ai lavori pubblici. Il ricorrente ha sostenuto che i due profili professionali, i titoli di accesso, la struttura delle prove e i contenuti delle materie d’esame fossero sostanzialmente sovrapponibili; ha inoltre evidenziato che il Comune lo aveva previamente convocato per un colloquio prospettando l’utilizzo della graduatoria e che egli svolgeva già mansioni analoghe presso un altro Comune.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima la scelta di indire un nuovo concorso senza un’adeguata motivazione. Richiamando il principio enunciato dall’Adunanza plenaria n. 14 del 2011, il Collegio ha affermato che, in presenza di una graduatoria valida ed efficace e della decisione di coprire posti vacanti, lo scorrimento costituisce la regola generale, mentre l’indizione di un nuovo concorso è un’opzione eccezionale che richiede una motivazione puntuale sulle ragioni di interesse pubblico prevalenti e sul sacrificio imposto agli idonei. Nel caso concreto, i due concorsi riguardavano il medesimo profilo di istruttore direttivo tecnico, titoli di accesso sostanzialmente sovrapponibili, prove scritta e orale e competenze professionali coincidenti o comunque largamente sovrapponibili, comprese quelle relative ai lavori pubblici, all’urbanistica, all’edilizia, all’informatica e ai sistemi CAD/GIS. Le maggiori specificazioni contenute nel bando del 2025, riferite anche a BIM e project management, sono state ritenute aspetti di dettaglio non idonei a determinare una modifica sostanziale dell’oggetto della selezione. La motivazione comunale, fondata esclusivamente sulla presunta diversità delle conoscenze tecniche, è stata quindi giudicata illogica. Il TAR ha inoltre escluso che potesse assumere rilievo, per convalidare ex post l’atto, la deduzione secondo cui il posto sarebbe stato di nuova istituzione o trasformazione: tale circostanza non risultava dal provvedimento impugnato, che parlava di posti vacanti, né era stata posta dall’amministrazione a fondamento della decisione. È stata annullata la determinazione di indizione del nuovo concorso; l’amministrazione, nel riesercizio del potere, dovrà verificare l’applicabilità delle disposizioni richiamate e motivare puntualmente le proprie determinazioni. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 91, comma 4, d.lgs. 267/2000
Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo.
La disposizione esprime un principio generale sulla validità delle graduatorie e pone, per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso, una deroga alla possibilità di copertura mediante la graduatoria precedente; la questione deve comunque essere considerata e motivata dall’amministrazione.
art. 17, comma 1-bis, d.l. 162/2019, conv. in l. 8/2020
Per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La disposizione consente agli enti locali di utilizzare graduatorie ancora valide anche in deroga al limite previsto dall’art. 91, comma 4, TUEL; l’esercizio di tale facoltà resta oggetto di valutazione discrezionale e richiede un’adeguata motivazione.
art. 6 d.lgs. 165/2001
È richiamato quale riferimento normativo del piano triennale dei fabbisogni di personale, nell’ambito del quale gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie valide.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previa audizione delle parti; il TAR ne ha ravvisato i presupposti.
Massime di principio
- In presenza di una graduatoria concorsuale valida ed efficace e della decisione dell’amministrazione di coprire posti vacanti, lo scorrimento della graduatoria costituisce la regola generale, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce un’opzione eccezionale che deve essere sorretta da una motivazione puntuale e approfondita.
- La motivazione della scelta di indire un nuovo concorso deve evidenziare le prevalenti ragioni di interesse pubblico, considerare l’interesse degli idonei collocati nella graduatoria vigente e indicare le concrete differenze tra il profilo da coprire, i requisiti e le prove del nuovo concorso e quelli della precedente procedura.
- La mera diversa assegnazione organizzativa del posto o una più dettagliata formulazione del programma d’esame non dimostrano, da sole, una modifica sostanziale del profilo professionale e delle competenze richieste, quando le due procedure riguardano il medesimo profilo e accertano competenze sostanzialmente sovrapponibili.
- La legittimità della scelta amministrativa deve essere valutata sulla base della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato; ragioni ulteriori prospettate in giudizio, ma non poste a fondamento dell’atto, non possono integrarne o sostenerne ex post la legittimità.
- Quando l’amministrazione intende fondare la mancata utilizzazione della graduatoria sulla circostanza che il posto sia di nuova istituzione o trasformazione, tale circostanza deve risultare dall’atto e deve essere considerata nella motivazione della decisione di reclutamento.
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